Ormai e’ arcinota la scadenza del 28/02/2021 (in realta’ sono tante scadenze).
Meno noto e’ il supporto dello Stato. Tra qualche giorno verra’ pubblicato il bando per aiutare finanziariamente i Comuni che useranno le piattaforme
PagoPA
SPID
AppIO
Essendo un obbligo di legge ritengo necessario sfruttare questo piccolo contributo che consiste anche nel supporto specialistico dell’AGID.
I contributi sono in questa misura :
Comune fino a 5000 abitanti Eur 3900
Comuni da 5001 a 40000 abitanti Eur 7950
Comune da 40001 a 200000 abitanti Eur 11850
Comuni con più di 200000 abitanti Eur 50000
Non sono moltissimi soldi ma sarebbe un peccato lasciarli. Ovviamente potete contare sul supporto della Consulenti Associati Campania srls
https://i0.wp.com/www.rtd.cloud/wp-content/uploads/2020/12/download.jpeg?fit=180%2C280&ssl=1280180vincenzo de priscovincenzo de prisco2020-12-10 15:41:382020-12-10 15:53:27Contributo finanziario per i Comuni finalizzato alla realizzazione delle scadenze del 28/02/2021.
Come gia’ piu’ volte scritto (qualcuno mi legge?), il DL 76/20 ha modificato due DELLE norme piu’ dirompenti nelle PP.AA., la L. 241/90 ed il D.lgs 50/16.
ENTRO IL 31/12/2020 occorre ridefinire i tempi procedimentali ed entro il 28/02/2021 occorre approvare un piano di traslazione dei servizi sul canale informatico-telematico dell’ente.
La riduzione dei termini e’ disciplinata dall’articolo 12 del Dl 76/20 ( modifiche alla L. 241/90)
2. Entro il 31 dicembre 2020 le amministrazioni e gli enti pubblici statali provvedono a verificare e a rideterminare, in riduzione, i termini di durata dei procedimenti di loro competenza ai sensi dell’articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Mentre la piu’ nota traslazione al digitale e’ trattata dall’articolo 24 del Dl 76/20.
1-quater. I soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a), rendono fruibili tutti i loro servizi anche in modalita’ digitale e, al fine di attuare il presente articolo, avviano i relativi progetti di trasformazione digitale entro il 28 febbraio 2021.
Una cosa deve essere chiara a tutti, senza TERRORISMO, in nessun cavillo del DL 76/20 ( e della conversione in Legge 120) e’ scritto che entro fine febbraio i servizi devono essere fruibili, entro la scadenza deve esserci un programma (allineato con il PTIPA) di trasformazione.
Vi riporto alcuni vecchi post sull’argomento e vi lascio un foglio excel per fare questo lavoraccio insieme. Il file e’ protetto da password, basta chiedermela.
Il file excel rappresenta una griglia dove appuntare la riduzione dei termini (art. 12 ) e la trasposizione dei servizi in digitale ( art 24 ). Una volta riempiti i dati dovete contattarmi per il progetto da attuare.
I procedimenti censiti sono tipici dell’ente locale ma riducendo qualcosa sono adattabili anche altre PP.AA.
https://i0.wp.com/www.rtd.cloud/wp-content/uploads/2020/11/download-2.jpeg?fit=259%2C194&ssl=1194259vincenzo de priscovincenzo de prisco2020-11-19 13:34:062020-11-21 12:07:58Scadenze del 31/12/2020 e del 28/02/2021. Due piccioni con una fava.
Destinatari : Tutte le PP.AA. A chi e’ adatto : a chi vuole arrivare pronto alle modifiche del CAD e del TUDA A chi non e’ adatto : a chi poi preferisce lamentarsi di tutte le scadenze che si saranno il 08/06/2021
Per non vivere BRUSCAMENTE il CAD consiglio alle PP.AA. di iniziare a considerare l’implementazione piu’ adatta possibili alle anagrafiche dei cittadini, l’aggiunta della PEC ( piu’ correttamente del domicilio digitale).
Sara’ indispensabile, soprattutto per i COMUNI al fine di gestire in maniera totale e completa l’ANPR.
Si tratta di anticiparsi di qualche mese ( 28/02) , o forse di essere in ritardo di qualche decennio, bah!
Vediamo un poco le norme.
«Art. 3 d.lgs 82/05 .Diritto all’uso delle tecnologie 1. Chiunque ha il diritto di usare ((, in modo accessibile ed efficace,)) le soluzioni e gli strumenti di cui al presente Codice nei rapporti con i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, anche ai fini ((dell’esercizio dei diritti di accesso e)) della partecipazione al procedimento amministrativo, fermi restando i diritti delle minoranze linguistiche riconosciute.”
Art. 65 d.lgs 82/05
Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica
1. Le istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica alle pubbliche amministrazioni e ai gestori dei servizi pubblici ai sensi dell’articolo 38, commi 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono valide:
a) se sottoscritte mediante una delle forme di cui all’articolo 20;
b) ovvero, quando l’istante o il dichiarante è identificato attraverso il sistema pubblico di identita’ digitale (SPID), ((la carta di identità elettronica o la carta nazionale dei servizi;));
((b-bis) ovvero formate tramite il punto di accesso telematico per i dispositivi mobili di cui all’articolo 64-bis;))
c) ovvero sono sottoscritte e presentate unitamente alla copia del documento d’identità;
c-bis) ((ovvero se trasmesse dall’istante o dal dichiarante dal proprio domicilio digitale iscritto in uno degli elenchi di cui all’articolo 6-bis, 6-ter o 6-quater ovvero, in assenza di un domicilio digitale iscritto, da un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, come definito dal Regolamento eIDAS.))((In tale ultimo caso, di assenza di un domicilio digitale iscritto, la trasmissione costituisce elezione di domicilio digitale ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3-bis, comma 1-ter.)) Sono fatte salve le disposizioni normative che prevedono l’uso di specifici sistemi di trasmissione telematica nel settore tributario
Tutto questo vale per i cittadini e per le imprese (esistono norme particolari all’interno del CAD) e ricordo che accanto agli elenchi noti del CAD :
6 bis CAD elenco domicili delle imprese e dei professionisti (INIPEC)
6 ter CAD elenco domicili delle PP.AA. (IndicePA)
esiste anche il 6 quater del CAD che riporto
Art. 6-quater
(Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche ((, dei
professionisti)) e degli altri enti di diritto privato, non tenuti
all'iscrizione in albi ((, elenchi o registri)) professionali o nel
registro delle imprese).
1. E' istituito il pubblico elenco dei domicili digitali delle
persone fisiche ((, dei professionisti)) e degli altri enti di
diritto privato non tenuti all'iscrizione ((nell'indice di cui
all'articolo 6-bis)), nel quale sono indicati i domicili eletti ai
sensi dell'articolo 3-bis, comma 1-bis. La realizzazione e la
gestione ((del presente Indice)) sono affidate all'AgID, che vi
provvede avvalendosi delle strutture informatiche delle Camere di
commercio gia' deputate alla gestione dell'elenco di cui all'articolo
6-bis. ((E' fatta salva la facolta' del professionista, non iscritto
in albi, registri o elenchi professionali di cui all'articolo 6-bis,
di eleggere presso il presente Indice un domicilio digitale
professionale e un domicilio digitale personale diverso dal primo.))
2. Per i professionisti iscritti in albi ed elenchi il domicilio
digitale e' l'indirizzo inserito nell'elenco di cui all'articolo
6-bis, fermo restando il diritto di eleggerne uno diverso ai sensi
dell'articolo 3-bis, comma 1-bis. Ai fini dell'inserimento dei
domicili dei professionisti nel predetto elenco il Ministero dello
sviluppo economico rende disponibili all'AgID, tramite servizi
informatici individuati nelle Linee guida, i relativi indirizzi gia'
contenuti nell'elenco di cui all'articolo 6-bis.
3. Al completamento dell'ANPR di cui all'articolo 62, AgID provvede
al trasferimento dei domicili digitali ((delle persone fisiche))
contenuti nell'elenco di cui al presente articolo nell'ANPR.
Novellato dal Dl 76/2020 che raccogliera' oltre ai domicili dei cittadini (obiettivo originario) anche i domicili di coloro che operano professionalmente e non sono ascrivibili in ordini professionali.
Ovviamente resta salvo il principio di norma contemplato dall'art.47 del codice civile.
Vi lascio un modello per la gestione delle istanze in formato odt/docx/pdf
https://i0.wp.com/www.rtd.cloud/wp-content/uploads/2020/09/download-4.jpeg?fit=188%2C268&ssl=1268188vincenzo de priscovincenzo de prisco2020-09-27 16:03:512020-09-27 16:26:39Utilizzo della PEC, solo per chi e' AVANTI!(e non vuole sanzioni)
Tutti stanno impazzendo per la scadenza del 23 settembre, tutti tranne qualcuno.
I miei clienti, come sempre, sono arrivati pronti: l’adempimento era noto già’ dal 2018. Siamo proattivi, siamo studiosi della materia, leader nella consulenza per la dematerializzazione nella Pubblica Amministrazione.
Occorre ora affrontare le LL.GG sull’e-procurement, il Piano Triennale per l’informatica 2020-2022 e le scadenze del Dl 76/2020.
Parliamone insieme, grazie all’evento organizzato dalla Publisys S.p.A. il giorno 24/09/2020 alle ore 11.30.
Qui trovate il modulo d’iscrizione all’evento gratuito, per il download (word e pdf) o il link per l’iscrizione online
https://i0.wp.com/www.rtd.cloud/wp-content/uploads/2020/09/download-3.jpeg?fit=189%2C267&ssl=1267189vincenzo de priscovincenzo de prisco2020-09-19 17:44:362020-09-20 19:43:33Nuovamente prima degli altri e si continua il 24 settembre- INVITO EVENTO-
Ogni volta che esce un decreto SEMPLIFICAZIONI per imprese e cittadini un dipendente pubblico in qualche parte d’ITALIA…
Nel DL 76/20 all’articolo 28 c’e’ una vera semplificazione per noi della P.A, parliamoci chiaro era una norma stupida e desueta, ma ultimamente il CdS con una sentenza e’ ritornato sull’argomento.
A cosa mi riferisco ? all’articolo 16 del Dl 179/12, al REGINDE ( Registro Generale Indirizzi Elettronici ) Del Min.GIUSTIZIA.
Finalmente una bella notizia , vi riporto il testo modificato ( integrato) dal 76/20
Per chi volesse comunque registrare la PEC vi rimando ad un vecchio approfondimento
https://i0.wp.com/www.rtd.cloud/wp-content/uploads/2020/08/download-2.jpeg?fit=184%2C273&ssl=1273184vincenzo de priscovincenzo de prisco2020-08-08 18:11:372020-08-08 18:11:40Una semplificazione nel DL SEMPLIFICAZIONI !