Archivio per mese: Ottobre, 2014
Il DL 66/14 ed i SOGGETTI AGGREGATORI
/0 Commenti/in Senza categoria /da vincenzo de priscoNovità sulle modalità di affidamento di servizi e forniture .
Pur essendo abituati a notevoli modifiche al codice dei contratti derivanti dalle diverse spending e stabilità, questa volta il piano Cottarelli ha introdotto diverse procedure “complicatrici”, analizziamo le modifiche agli istituti di acquisizione dei beni e dei servizi :
Art. 9
(Acquisizione di beni e servizi attraverso soggetti aggregatori e
prezzi di riferimento)
1. Nell’ambito dell’Anagrafe unica delle stazioni appaltanti di cui
all’articolo 33-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,
operante presso l’Autorita’ per la vigilanza sui contratti pubblici
di lavori, servizi e forniture, e’ istituito , senza maggiori oneri a
carico della finanza pubblica, l’elenco dei soggetti aggregatori di
cui fanno parte Consip S.p.A. e una centrale di committenza per
ciascuna regione, qualora costituita ai sensi dell’articolo 1, comma
455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. I soggetti diversi da quelli di cui al comma 1 che svolgono
attivita’ di centrale di committenza ai sensi dell’articolo 33 del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 richiedono all’Autorita’
l’iscrizione all’elenco dei soggetti aggregatori. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, previa intesa con la
Conferenza unificata sono definiti i requisiti per l’iscrizione tra
cui il carattere di stabilita’ dell’attivita’ di centralizzazione,
nonche’ i valori di spesa ritenuti significativi per le acquisizioni
di beni e di servizi con riferimento ad ambiti, anche territoriali,
da ritenersi ottimali ai fini dell’aggregazione e della
centralizzazione della domanda. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, previa intesa con la Conferenza
unificata, e’ istituito il Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori,
coordinato dal Ministero dell’economia e delle finanze, e ne sono
stabiliti i compiti, le attivita’ e le modalita’ operative.
3. Fermo restando quanto previsto all’articolo 1, commi 449, 450 e
455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all’articolo 2, comma 574,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, all’articolo 1, comma 7,
all’articolo 4, comma 3-quater e all’articolo 15, comma 13, lettera
d) del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, da adottarsi, d’intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sentita l’Autorita’ per la
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture,
entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla base di analisi del Tavolo
dei soggetti aggregatori e in ragione delle risorse messe a
disposizione ai sensi del comma 9, sono individuate le categorie di
beni e di servizi nonche’ le soglie al superamento delle quali le
amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli
istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative
e delle istituzioni universitarie, nonche’ le regioni, gli enti
regionali, nonche’ loro consorzi e associazioni, e gli enti del
servizio sanitario nazionale ricorrono a Consip S.p.A. o agli altri
soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2 per lo svolgimento delle
relative procedure. Per le categorie di beni e servizi individuate
dal decreto di cui al periodo precedente, l’Autorita’ per la
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non
rilascia il codice identificativo gara (CIG) alle stazioni appaltanti
che, in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma, non
ricorrano a Consip S.p.A. o ad altro soggetto aggregatore. Con il
decreto di cui al presente comma sono, altresi’, individuate le
relative modalita’ di attuazione. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 24
GIUGNO 2014, N. 90, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 11 AGOSTO
2014, N. 114)).
4. Il comma 3-bis dell’articolo 33 del decreto legislativo (12)
aprile 2006, n. 163 e’ sostituito dal seguente:
“3-bis. I Comuni non capoluogo di provincia procedono
all’acquisizione di lavori, beni e servizi nell’ambito delle unioni
dei comuni di cui all’articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo
consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici
anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o
alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In
alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi
attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip
S.p.A.o da altro soggetto aggregatore di riferimento. L’Autorita’ per
la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
non rilascia il codice identificativo gara (CIG) ai comuni non
capoluogo di provincia che procedano all’acquisizione di lavori, beni
e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal presente
comma.
4-bis. Al comma 1, lettera n), dell’articolo 83 del codice di cui
al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo le parole: “la
sicurezza di approvvigionamento” sono aggiunte le seguenti: “e
l’origine produttiva”.
5. Ai fini del perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica
attraverso la razionalizzazione della spesa per l’acquisto di beni e
di servizi, le regioni costituiscono ovvero designano, entro il 31
dicembre 2014, ove non esistente, un soggetto aggregatore secondo
quanto previsto al comma 1. In ogni caso il numero complessivo dei
soggetti aggregatori presenti sul territorio nazionale non puo’
essere superiore a 35.
6. In alternativa all’obbligo di cui al comma 5 e ferma restando la
facolta’ per le regioni di costituire centrali di committenza anche
unitamente ad altre regioni secondo quanto previsto all’articolo 1,
comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le regioni possono
stipulare con il Ministero dell’economia e delle finanze apposite
convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti sulla cui base
Consip S.p.A. svolge attivita’ di centrale di committenza per gli
enti del territorio regionale, ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
7. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 11 e 17, comma 1,
lettera a), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n 111, nelle more del
perfezionamento delle attivita’ concernenti la determinazione annuale
dei costi standardizzati per tipo di servizio e fornitura da parte
dell’Osservatorio presso l’Autorita’ per la vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all’articolo 7 del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e anche al fine di
potenziare le attivita’ delle centrali di committenza, la predetta
Autorita’, a partire dal 1° ottobre 2014, attraverso la banca dati
nazionale dei contratti pubblici di cui all’articolo 62-bis del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, fornisce, tenendo anche
conto della dinamica dei prezzi dei diversi beni e servizi, alle
amministrazioni pubbliche un’elaborazione dei prezzi di riferimento
alle condizioni di maggiore efficienza di beni e di servizi, tra
quelli di maggiore impatto in termini di costo a carico della
pubblica amministrazione, nonche’ pubblica sul proprio sito web i
prezzi unitari corrisposti dalle pubbliche amministrazioni per gli
acquisti di tali beni e servizi. I prezzi di riferimento pubblicati
dall’Autorita’ e dalla stessa aggiornati entro il 1° ottobre di ogni
anno, sono utilizzati per la programmazione dell’attivita’
contrattuale della pubblica amministrazione e costituiscono prezzo
massimo di aggiudicazione, anche per le procedure di gara aggiudicate
all’offerta piu’ vantaggiosa, in tutti i casi in cui non e’ presente
una convenzione stipulata ai sensi dell’articolo 26, comma 1, della
legge 23 dicembre 1999, n. 488, in ambito nazionale ovvero
nell’ambito territoriale di riferimento. I contratti stipulati in
violazione di tale prezzo massimo sono nulli.
8. In fase di prima applicazione, la determinazione dei prezzi di
riferimento e’ effettuata sulla base dei dati rilevati dalle stazioni
appaltanti che hanno effettuato i maggiori volumi di acquisto, come
risultanti dalla banca dati nazionale dei contratti pubblici.
8-bis. Nell’ottica della semplificazione e dell’efficientamento
dell’attuazione dei programmi di sviluppo cofinanziati con fondi
dell’Unione europea, il Ministero dell’economia e delle finanze si
avvale di Consip S.p.A, nella sua qualita’ di centrale di committenza
ai sensi dell’articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, sulla base di convenzione disciplinante i relativi
rapporti per lo svolgimento di procedure di gara finalizzate
all’acquisizione, da parte delle autorita’ di gestione,
certificazione e audit istituite presso le singole amministrazioni
titolari dei programmi di sviluppo cofinanziati con fondi dell’Unione
europea, di beni e di servizi strumentali all’esercizio delle
relative funzioni.
9. Al fine di garantire la realizzazione degli interventi di
razionalizzazione della spesa mediante aggregazione degli acquisti di
beni e di servizi, di cui al comma 3, e’ istituito, nello stato di
previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, il Fondo per
l’aggregazione degli acquisti di beni e di servizi destinato al
finanziamento delle attivita’ svolte dai soggetti aggregatori di cui
ai commi 1 e 2, con la dotazione di 10 milioni di euro per l’anno
2015 e di 20 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016. Con
decreto del Ministero dell’economia e delle finanze sono stabiliti i
criteri di ripartizione delle risorse del Fondo di cui al precedente
periodo.
10. Le entrate derivanti dal riversamento al bilancio dello Stato
degli avanzi di gestione di cui all’articolo 1, comma 358, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, conseguiti negli anni 2012 e 2013,
sono utilizzate, per l’anno 2014, nel limite di 5 milioni di euro,
oltre che per il potenziamento delle strutture dell’amministrazione
finanziaria, per il finanziamento delle attivita’ svolte da Consip
S.p.a. nell’ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti
delle Pubbliche amministrazioni ai sensi dell’articolo 4, comma
3-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. A tal fine, le
somme versate in uno specifico capitolo di entrata sono riassegnate,
con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze anche ad
apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero
dell’economia e delle finanze – Dipartimento dell’Amministrazione
Generale, del personale e dei servizi
Il primo comma dell’articolo 9 introduce i c.d. “soggetti aggregatori” con l’obiettivo di ridurre drasticamente le stazioni appaltanti ( numero massimo 35 soggetti aggregatori) e di aspirare a economie di scala non raggiungibili da una forma atomistica e sparpagliata di acquirenti pubblici.
Di diritto tra i soggetti aggregatori rientrano :
- Consip SpA
- Centrale di committenza regionale ( per competenza di territorio)
Cosa fa o può fare il soggetto aggregatore ?
Il soggetto aggregatore può :
- Stipulare convenzioni quadro ed accordi quadro
- Attivare piattaforme dematerializzate ex art 328 DPR 207/10
- Mettere a disposizione i sistemi e le infrastrutture tecnologiche a terzi per le negoziazioni telematiche
- Svolgere le procedure di gara conto terzi.
Le modalità di affidamento speciali .
Il comma 3 dell’articolo 9 introduce alcune discipline speciali per tipologia di amministrazione , pure in attesa del dPCM in arrivo entro il 31/12 vediamole :
– Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonche’ le regioni, gli enti
regionali, nonche’ loro consorzi e associazioni, e gli enti del servizio sanitario nazionale ,
per le categorie e per gli importi superiori a quelli definiti dal dPCM da pubblicarsi ricorrono alla Consip SpA od ad altri soggetti aggregatori .
– Le amministrazioni statali centrali e periferiche, compresi istituti scolastici di ogni ordine e grado, istituzioni educative ed universitarie, continuano nella vigenza dell’art.1 comma 449 primo periodo L. 296/06, quindi all’utilizzo delle convenzioni quadro.
– Regioni, enti regionali, loro consorzi ed associazioni, possono invece ( secondo periodo dell’articolo 1 comma 449 l. 296/06) oltre che utilizzare le convenzioni quadro COnsip o regionali, nel caso di procedure autonome utilizzare i prezzi di riferimento.
– Enti del SSN, in forza del terzo periodo dell’articolo 1 comma 449 L. 296/06 , sono tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni quadro regionali, qualora non siano operative, le convenzioni quadro Consip Spa.
Un poco di chiarezza sul PTPC e la legge 190 nelle scuole.
/0 Commenti/in Senza categoria /da vincenzo de priscoAncora oggi qualche esponente sindacale o di associazione continua ad affermare che la l. 190/12 non deve essere applicata alla scuola. Siete disposti a sottoscrivere questa affermazione ? Avete letto la norma o solo il titolo ? Vi rendete conto della responsabilità di queste affermazioni ? Premessa la pacificazione dell’applicazione in quanto la scuola è chiaramente una PA di cui l’articolo 1 comma 2 del D.Lgs 165/01, non vede nemmeno perché tante storie attorno al responsabile dell’anticorruzione ex comma 7 articolo 1 L. 190/12 (l’organo di indirizzo politico individua, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio, il responsabile della prevenzione della corruzione), sarà infatti vero che non è applicabile alla scuola, ma è ancora più vero che non sarebbe allora applicabile a nessuna PA, ma chi ha la superficialità di non leggere e di predicare, certamente non ha l’umiltà di sapere come si opera nelle altre PA . Non voglio soffermarmi sui motivi giuridici dell’applicazione obbligatoria ( saranno le sanzioni a fare giustizia), voglio però ricordare che la stessa querelle ci fu per la sicurezza sui luoghi di lavoro, sulla privacy, sulla tracciabilità dei pagamenti, sul cig, sul codice degli appalti etc etc ed inoltre voglio ripetervi la domanda fondamentale : “ AVETE LETTO LA NORMA e L’ESIMENTE DA REATO IN ESSA CONTENUTA ? “. Probabilmente no.
In chiusura allego la deliberazione ANAC sulle sanzioni dove ovviamente non c’è nessuna esclusione per le scuole.
REGOLAMENTO_SANZIONI_approvato_in_Consiglio_9_settembre_e_pubblicato___Copia.pdf
I prezzi di riferimento introdotti dall’articolo 9 del DL 66/14
/0 Commenti/in Senza categoria /da vincenzo de priscoI prezzi standard di riferimento introdotti dal comma 7 dell’articolo 9 del DL 66/14.
Le modifiche estive ( Dl 66 e 90 ) hanno rafforzato il confronto dei beni e servizi da acquisire con il market place governativo, invero introducendo alcune importanti modifiche annidate nella norma e non prese sempre in considerazione.
Suddette modifiche sono note a chi opera anche in ambito sanitario, infatti sia l’articolo 8 comma 8 che l’articolo 9 comma 7 sono chiaramente ispirate alle variazioni normative già introdotte nel 2012 dall’articolo 15 comma 13 del DL 95 ( vedi rinegoziazione e prezzi di riferimento).
La forte innovazione normativa ( che sarebbe dovuta partire in data 01/x/2014 ) nelle more della standardizzazione dei prezzi introduce i c.d. prezzi di riferimento che sono elaborati dall’AVCP ( che in forza dell’articolo 19 del DL 90/14 è confluita nell’ANAC) utilizzando una media dei prezzi di riferimento dei beni e servizi delle PP.AA. con l’ormai immancabile articolo 62-bis del D.lgs 82/05 ( strumento cooperativo).
I “prezzi di riferimento” dell’ANAC ( meglio dire pubblicati dall’ANAC) sono vincolanti sotto un profilo duplice :
- Devono essere utilizzati come strumento di programmazione, controllo ed analisi del budget ex articolo 271 del DPR 207/10 ( quello da me definito in altre trattazioni il grande assente dell’attività amministrativa)
- Costituiscono soglia massima di aggiudicazione anche per le gare aggiudicate con l’articolo 82 del codice appalti per tutte le volte in cui non esiste una convenzione stipulata ai sensi dell’articolo 26 comma 1 della L. 488/99 ( le CONSIP )
Analizzando la norma è palese che il legislatore da priorità ai prezzi delle convenzioni rispetto a quelli di riferimento ( soprattutto in virtù della periodicità del refresh ), meno evidente è invece che la novella impone come riferimento non più i parametri “prezzo-qualità” ma i prezzi tout court, riportandoci di fatto nelle situazioni vissute nei primi anni 2000 .
Con le modifiche dirompenti dell’articolo 9 comma 7 DL 66/14, ipotizzando l’introduzione dei prezzi di riferimento al 01/11/2014 potremo cosi tracciare lo scenario :
– Dal 24 aprile 2014 ( data pubblicazione del decreto) al 31/10/2014
- in presenza di una convenzione Consip o regionale si dovranno assumere questi prezzi come limiti massimi per l’aggiudicazione
- In assenza invece nelle more dei “prezzi di riferimento” ( già applicabili in sanità) si utlizza lo strumento di principio di cui l’articolo 89 D.Lgs 163/06
– Dal 01/11/2014
- in presenza di una convenzione Consip o regionale si dovranno assumere questi prezzi come limiti massimi per l’aggiudicazione
- in assenza si utilizzeranno i c.d. “prezzi di riferimento” pubblicati sul sito web dell’ANAC
- in assenza dei c.d. “prezzi di riferimento” si utilizzerà l’articolo 89 del D.Lgs 163/06.
si allega anche in PDF
Vincenzo de prisco.
ABUSO DI RIFIUTO FATTURE. ATTENZIONE.
/0 Commenti/in Senza categoria /da vincenzo de priscoNelle diverse giornate di apporofondimento sull’utilizzo della FatturaPA e del sistema PCC ho avuto la forte percezione di un abuso ( USO NON LEGITTIMO ) del rifiuto delle fatture ricevute, questo perchè qualche tecnico informatico od altri improvvisati così han suggerito.
Nel ricordarvi che il sistema è aperto solo a persone con professionalità certificate, sottolineo ed invito a fare attenzione, ad esempio, una fattura con errore di importo non deve essere assolutamente rifiutata, ma accetta e contabiilizzata per l’importo esatto, il residuo deve essere attribuito alla liquidazione in sospesa .
Solo così partono i flussi corretti verso il MEF e verso il creditore che risolverà con l’emissione di un documento di tipo TD04.
Secondo FOCUS sulla rinegoziazione dei contratti .
/0 Commenti/in Senza categoria /da vincenzo de priscoFocus sulla rinegoziazione dei contratti in essere in misura del 5 %.
Inizio riportando integralmente l’articolo 8 ( comma 8) del D.L. 66/14 come modificato in legge.
(Omesso)
((Fermo restando quanto previsto dal comma 10 del presente
articolo e dai commi 5 e 12 dell’articolo 47, le pubbliche
amministrazioni di cui all’articolo 11, comma 1, del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33)), per realizzare l’obiettivo loro
assegnato ai sensi dei commi da 4 a 7, sono:
a) autorizzate, a decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto ((e nella salvaguardia di quanto previsto dagli
articoli 82, comma 3-bis, e 86, comma 3-bis, del decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163)), a ridurre gli importi dei contratti in
essere ((nonche’ di quelli relativi a procedure di affidamento per
cui sia gia’ intervenuta l’aggiudicazione, anche provvisoria,))
aventi ad oggetto acquisto o fornitura di beni e servizi, nella
misura del 5 per cento, per tutta la durata residua dei contratti
medesimi. Le parti hanno facolta’ di rinegoziare il contenuto dei
contratti, in funzione della suddetta riduzione. E’ fatta salva la
facolta’ del prestatore dei beni e dei servizi di recedere dal
contratto entro 30 giorni dalla comunicazione della manifestazione di
volonta’ di operare la riduzione senza alcuna penalita’ da recesso
verso l’amministrazione. Il recesso e’ comunicato all’Amministrazione
e ha effetto decorsi trenta giorni dal ricevimento della relativa
comunicazione da parte di quest’ultima. In caso di recesso, ((Le
pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 11, comma 1, del
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33)), nelle more
dell’espletamento delle procedure per nuovi affidamenti, possono, al
fine di assicurare comunque la disponibilita’ di beni e servizi
necessari alla loro attivita’, stipulare nuovi contratti accedendo a
convenzioni-quadro di Consip S.p.A., a quelle di centrali di
committenza regionale o tramite affidamento diretto nel rispetto
della disciplina europea e nazionale sui contratti pubblici ;
Analisi dell’ambito di applicazione soggettivo :
La norma è applicabile a tutte le pubbliche amministrazioni di cui l’articolo 11 comma 1 D.Lgs 33/13 ( che rimanda al solito articolo 1 comma 2 D.lgs 165/01 )
Applicazione della norma , obbligo o facoltà ?
Una lettura superficiale della norma contenuta nell’articolo in esame farebbe apparire una chiara facoltà piuttosto che un obbligo decisorio di applicare la riduzione in misura del 5 % dei contratti in essere, infatti in testo è scritto che le pubbliche amministrazioni sono “autorizzate […] a ridurre gli importi “ e non obbligate.
Ovviamente questa locuzione deve essere però interpretata nell’ottica e nella chiave di lettura del DECRETO LEGGE nella sua totalità che ha il tenore di una norma sulla “spending review”, la terza , vi è quindi un obbligo normativo di conseguire alcuni obiettivi di bilancio.
L’autorizzazione è quindi intesa come possibilità ( giusta ed ovvia ) di non applicare in maniera sterile la rinegoziazione in maniera indiscriminata ma di analizzare e ponderare l’opportunità di applicazione, in altre parole devono evitarsi i cc.dd. tagli lineari.
Una prova di quanto scritto è contenuta nello stesso comma 8 quando si parla della salvaguardia di quanto previsto dall’articolo 82 comma 3-bis e 86 comma 3-bis ( appalti con forte incidenza di manodopera), a fortiori ratione per ogni specie di contratto l’applicazione della rimodulazione in misura del 5% è inapplicabile quando :
– La riduzione inciderebbe sul costo della manodopera ( non valutabile in sede di gara al ribasso) ;
– La riduzione inciderebbe sul costo degli oneri della sicurezza ( non valutabile in sede di gara al ribasso)
– Azzerasse o diminuisse l’utile d’impresa ( anomalia di offerta od di operato imprenditoriale)
Da quale momento la riduzione ?
Sono assoggettabili alla riduzione :
- I contratti in essere al 24/04/2014
- I contratti per i quali sia pervenuta l’aggiudicazione anche provvisoria al 24/06/2014
E’ importante in questa fase applicativa della norma essere un tantino pratici, in quanto il processo eventuale che porterebbe in extrema ratio alla risoluzione del contratto dura 60 gg, indi i contratti prossimi alla scadenza alla data del 24/04/2014 non vanno rinegoziati.
In che ambito discrezionale si muove il dirigente che chiede la rinegoziazione ?
Esclusi i casi di salvaguardia, viene in aiuto lo stesso legislatore con la pubblicazione dei codici SIOPE per i quali si presume un impatto importante, racchiusi in tabella A al DL. 66/14 che riporto appresso :
Tabella A (articolo 47)
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|S1201| Carta, cancelleria e stampati |
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|S1202| Carburanti, combustibili e lubrificanti |
|—–|————————————————————-|
|S1203| Materiale informatico |
|—–|————————————————————-|
|S1204| Materiale e strumenti tecnico-specialistici |
|—–|————————————————————-|
|S1205| Pubblicazioni, giornali e riviste |
|—–|————————————————————-|
|S1206| Medicinali, materiale sanitario e igienico |
|—–|————————————————————-|
|S1207| Acquisto di beni per spese di rappresentanza |
|—–|————————————————————-|
|S1208| Equipaggiamenti e vestiario |
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|S1209| Acquisto di beni di consumo per consultazioni elettorali |
|—–|————————————————————-|
|S1210| Altri materiali di consumo |
|—–|————————————————————-|
|S1211| Acquisto di derrate alimentari |
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|S1212| Materiali e strumenti per manutenzione |
|—–|————————————————————-|
|S1213| Materiale divulgativo sui parchi, |
| | gadget e prodotti tipici locali |
|—–|————————————————————-|
|((CODICE SOPPRESSO DALLA L. 23 GIUGNO 2014, N. 89)) |
|—–|————————————————————-|
|((CODICE SOPPRESSO DALLA L. 23 GIUGNO 2014, N. 89)) |
|—–|————————————————————-|
|S1304| Contratti di servizio per riscossione tributi |
|—–|————————————————————-|
|S1305| Lavoro interinale |
|—–|————————————————————-|
|S1306| Altri contratti di servizio |
|—–|————————————————————-|
|S1308| Organizzazione manifestazioni e convegni |
|—–|————————————————————-|
|S1309| Corsi di formazione per il proprio personale |
|—–|————————————————————-|
|((CODICE SOPPRESSO DALLA L. 23 GIUGNO 2014, N. 89)) |
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|S1311| Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili |
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|S1313| Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni |
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|S1314| Servizi ausiliari e spese di pulizia |
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|S1315| Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione |
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|S1316| Utenze e canoni per energia elettrica |
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|S1317| Utenze e canoni per acqua |
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|S1318| Utenze e canoni per riscaldamento |
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|S1319| Utenze e canoni per altri servizi |
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|S1320| Acquisto di servizi per consultazioni elettorali |
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|S1321| Accertamenti sanitari resi necessari |
| | dall’attivita’ lavorativa |
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|S1322| Spese postali |
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|S1323| Assicurazioni |
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|S1324| Acquisto di servizi per spese di rappresentanza |
|—–|————————————————————-|
|S1327| Buoni pasto |
|—–|————————————————————-|
|S1329| Assistenza informatica e manutenzione software |
|—–|————————————————————-|
|S1330| Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi |
|—–|————————————————————-|
|S1331| Spese per liti (patrocinio legale) |
|—–|————————————————————-|
|S1332| Altre spese per servizi |
|—–|————————————————————-|
|S1333| Rette di ricovero in strutture per anziani/minori/handicap |
| | ed altri servizi connessi |
|—–|————————————————————-|
|S1334| Mense scolastiche |
|—–|————————————————————-|
|S1335| Servizi scolastici |
|—–|————————————————————-|
|S1336| Organismi e altre Commissioni istituiti presso l’ente |
|—–|————————————————————-|
|S1337| Spese per pubblicita’ |
|—–|————————————————————-|
|S1338| Global service |
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Dunque, operativamente partendo da un’analisi dei codici SIOPE in TABELLA A DL 66/14 si passerà ad una valutazione in concreto dell’opportunità di applicare la riduzione nella misura massima del 5 %, valutando :
- L’entità della durata residua del contratto
- La possibilità o meno di operare una riduzione delle prestazioni in funzione della riduzione dell’importo contrattuale
- L’infungibilità del contraente
La fase di rinegoziazione, la certezza del diritto versus gli obiettivi di bilancio.
L’articolo 8 comma 8 alla lettera a) secondo periodo stabilisce “Le parti hanno facolta’ di rinegoziare il contenuto dei contratti, in funzione della suddetta riduzione “, ma come avviene, in forza di quale norma ? è un puro atto d’imperio ?
Ricordando che la riduzione in misura del 5 % è intesa come massima riduzione , che occorre la salvaguardia delle remunerazione del lavoro e della sicurezza dei lavoratori oltre che al ristoro economico dell’imprenditore si può concretizzare in questi modi :
– A prestazioni invariate
– Con riduzione quantitativa
– Con rinegoziazione delle modalità di esecuzione
Qualora la riduzione sia solo quantitativa ci troviamo nel palese caso di applicazione della disciplina del sesto quinto ( o del quinto d’obbligo) dell’articolo 311 del DPR 207/2010 che riporto per l’analisi :
Varianti introdotte dalla stazione appaltante
1. La stazione appaltante non puo’ richiedere alcuna variazione
ai contratti stipulati, se non nei casi di seguito previsti.
2. Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 114, comma 2, del
codice, la stazione appaltante puo’ ammettere variazioni al contratto
nei seguenti casi:
a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni
legislative e regolamentari;
b) per cause impreviste e imprevedibili accertate dal
responsabile del procedimento o per l’intervenuta possibilita’ di
utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al
momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del
contraente, che possono determinare, senza aumento di costo,
significativi miglioramenti nella qualita’ delle prestazioni
eseguite;
c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla
specificita’ dei beni o dei luoghi sui quali si interviene,
verificatisi nel corso di esecuzione del contratto.
3. Sono inoltre ammesse, nell’esclusivo interesse della stazione
appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al
miglioramento o alla migliore funzionalita’ delle prestazioni oggetto
del contratto, a condizione che tali varianti non comportino
modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze
derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento
della stipula del contratto. L’importo in aumento o in diminuzione
relativo a tali varianti non puo’ superare il cinque per cento
dell’importo originario del contratto e deve trovare copertura nella
somma stanziata per l’esecuzione della prestazione. Le varianti di
cui al presente comma sono approvate dal responsabile del
procedimento ovvero dal soggetto competente secondo l’ordinamento
della singola stazione appaltante.
4. Nei casi previsti al comma 2, la stazione appaltante puo’
chiedere all’esecutore una variazione in aumento o in diminuzione
delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto del prezzo
complessivo previsto dal contratto che l’esecutore e’ tenuto ad
eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli
stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza
diritto ad alcuna indennita’ ad eccezione del corrispettivo relativo
alle nuove prestazioni. Nel caso in cui la variazioni superi tale
limite, la stazione appaltante procede alla stipula di un atto
aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito il consenso
dell’esecutore.
5. L’esecutore e’ obbligato ad assoggettarsi alle variazioni di
cui ai commi 2 e 3, alle stesse condizioni previste dal contratto.
6. In ogni caso l’esecutore ha l’obbligo di eseguire tutte quelle
variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune
dalla stazione appaltante e che il direttore dell’esecuzione del
contratto abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente
la natura delle attivita’ oggetto del contratto e non comportino a
carico dell’esecutore maggiori oneri
E’ evidente che è applicabile la lettera a ) del secondo comma della norma “per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari”
Tabella di lavoro.
Per esperienza vi lascio una tabella da utilizzare per la rilevazione dei contratti a negoziare :
N |
Descrizione contratto |
CIG |
SCADENZA |
IMPORTO RESIDUO |
RIDUCIBILE |
NECESSARIO/ |
ALTERNATIVE e CONDIZIONI |
RIDUZIONE/RECESSO |
IMPATTO SULLA SPESA |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTALE RIDUZIONE : |
||||||||||
In allegato un file excel per i calcoli e la generazione di lettera.
rinegoziazione86614_bis.xls
Focus_sulla_rinegoziazione_dei_contratti_in_essere_in_misura_del_5.pdf
Link interessanti
Qui ci sono alcuni link interessanti per voi! Godetevi la permanenza :)Recent Posts
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