Nell’ultimo post per risolvere il problema della rotazione degli inviti ho consigliato la procedura RDO aperta ( che ripeto non è una RDO aperta a tutti gli OE iscritti al MEPA, ma una RDO visibile anche a chi ancora non è iscritto , visibile a tutti gli OE ancor prima di autentificarsi in acquistinretepa.it
Ora vediamo con pochi e semplici passaggi come gestire la RDO APERTA sul portale della Consip, in questo post tralascerò le formule di rito, che restano invariate, tratterò solo i semplici passaggi procedurali.
L’OBIETTIVO finale sarà quello di fare apparire la nostra RDO ( perchè si gestisce proprio come una RDO tradizionale ) in questo link :
ed arrivare quindi qui :
Per prima cosa occorre autentificarsi come PO , successivamente cercare il prodotto/servizio da trattare, ad esempio DPI ( Dispositivi per la sicurezza ).
Eventualmente gioco un poco sui filtri per cercare più agevolmente il prodotto/servizio che mi interessa
ed aggiungo in carrello il prodotto che voglio trattare
dal carrello vado a creare una RDO
E qui farò attenzione nella casella di Modalità di selezione dei fornitori da invitare a selezionare RDO aperta, immediatamente il sistema mi fornirà il seguente allert
“Se scegli l’opzione APERTA, la RDO (i suoi dettagli e la documentazione allegata) sarà visibile su www.acquistinretepa.it e potrà sottomettere la propria offerta qualunque concorrente che consegua le necessarie abilitazioni (alla/e categoria/e oggetto della RdO) entro i termini di presentazione dell’offerta”
PROPRIO QUELLO CHE VOGLIAMO !!!!, continuiamo nei soliti modi ,clicchiamo su salva e procedi e visualizzeremo il solito FORMAT al quale già siamo abituati
Alla prossima, ciao ciao
http://www.rtd.cloud/wp-content/uploads/2019/03/Schermata-2019-03-19-alle-16.07.14.png610814vincenzo de priscohttp://www.rtd.cloud/wp-content/uploads/2019/04/logocasmall.pngvincenzo de prisco2019-03-23 19:07:412019-03-23 19:07:43Procedura per fare una RDO aperta.
Nell’attesa di approfondire la nuova LLGG 4 Anac, ed il recepimento del concetto del bagattellare ( articolo 1 comma 130 L 145/18) alle procedure super semplificate ( affidamento e contrarre in un unico atto) , facciamo un breve riepilogo giurisprudenziale sulla rotazione ( degli inviti ).
Premettendo che motivare l’affidamento ( diretto o negoziato, lett a o b ) è sempre evento eccezionale e mai la norma ( e se per anni rinnovo sempre eccezionalmente posso avere qualche problemino ) , vi ricordo che quando vado in MEPA è importante tenere conto di due cose :
l’articolo 53 comma 3 delle regole e-procurement prevede l’obbligo del pagamento dell’imposta di bollo e che responsabile della riscossione è la PA che ne bandisce la negoziazione .
quando utilizzo la lettera b dell’articolo 36 comma 2 è sempre prevista la garanzia provvisoria ( Delibera 140/19 ANAC) vedi post
Ora un poco di TAR, partiamo dal Salento con la sentenza 1322/2018 TAR LECCE, ove chiarisce che l’invito a rispondere ad una RDO ove sono invitati tutti gli operatori, anche l’affidatario uscente, non equivale a procedura aperta ex articolo 60, per un motivo semplice l’apertura pensata dal legislatore non può precludersi agli operatori del mercato elettronico, l’apertura deve essere per tutti , intra ed extra MEPA.
Diametralmente opposta sembra e sottolineo S E M B R A la decisione del TAR Bologna 519/18, analizziamola bene e capiamone la forte differenza.
Il TAR Romagnolo non vede nessuna lesione della concorrenza in forza del vantaggio dell’operatore uscente se prima della RDO del MEPA c’è manifestazione d’interesse pubblicata sul profilo del committente ai sensi del combinato articolo 29 codice dei contratti e 37 FOIA.
Successivamente , dando almeno 15 giorni, procedo ad una richiesta di RDO allargata dai potenziali concorrenti che nel frattempo possono essersi inseriti in MEPA, e non escludo dall’invito l’uscente che ha richiesto di essere invitato.
Sembra una lotta culinaria, chi vince tra la PITTA salentina e la PIADINA romagnola ? …. the WINNER IS ….
…..In medio stat virtus , sfruttiamo un’altra opportunità ed andiamo tranquilli, la funzione RDO APERTA del MEPA.
Questo sistema a differenza delle RDO ( chiuse ) ed allargate a tutti gli operatori crea un AVVISO accessibile a tutti, non solo agli iscritti al sistema di e – procurement, quindi non lesivo della concorrenza , a mio modesto parere è la migliore soluzione auspicabile anche perchè convergente all’articolo 58 del codice dei contratti che riporto
Art. 58 (Procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione) 1. Ai sensi della normativa vigente in materia di documento informatico e di firma digitale, nel rispetto dell’articolo 52 e dei principi di trasparenza, semplificazione ed efficacia delle procedure, le stazioni appaltanti ricorrono a procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici nel rispetto delle disposizioni di cui al presente codice. L’utilizzo dei sistemi telematici non deve alterare la parita’ di accesso agli operatori o impedire, limitare o distorcere la concorrenza o modificare l’oggetto dell’appalto, come definito dai documenti di gara. 2. Le stazioni appaltanti possono stabilire che l’aggiudicazione di una procedura interamente gestita con sistemi telematici avvenga con la presentazione di un’unica offerta ovvero attraverso un’asta elettronica alle condizioni e secondo le modalita’ di cui all’articolo 56. 3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 APRILE 2017, N. 56)). 4. Il sistema telematico crea ed attribuisce in via automatica a ciascun operatore economico che partecipa alla procedura un codice identificativo personale attraverso l’attribuzione di userID e password e di eventuali altri codici individuali necessari per operare all’interno del sistema. 5. Al momento della ricezione delle offerte, la stazione appaltante trasmette in via elettronica a ciascun concorrente la notifica del corretto recepimento dell’offerta stessa. 6. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 APRILE 2017, N. 56)). 7. Conclusa la procedura di cui al comma 6, il sistema telematico produce in automatico la graduatoria. 8. Le procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici possono essere adottate anche ai fini della stipula delle convenzioni di cui all’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. 9. Le tecnologie sono scelte in modo tale da assicurare l’accessibilita’ delle persone con disabilita’, conformemente agli standard europei. 10. L’Agenzia per l’Italia Digitale (AGID) emana, entro il 31 luglio 2016, regole tecniche aggiuntive per garantire il colloquio e la condivisione dei dati tra i sistemi telematici di acquisto e di negoziazione.
come dire in un solo colpo risolviamo i problemi della rotazione , della gara telematica e compagnia bella, eh si la coppa di vincitore va alla tranquillità della gestione tramite procedura telematica ex articolo 58.
ed ecco a voi la coppa….
http://www.rtd.cloud/wp-content/uploads/2019/03/images.jpeg194260vincenzo de priscohttp://www.rtd.cloud/wp-content/uploads/2019/04/logocasmall.pngvincenzo de prisco2019-03-16 19:41:062019-03-16 19:41:08Iiitalia SI, Italia No..RRROtazione Si rotazione NO, la terra dei CACHI. PITTA SALENTINA e PIADINA ROMAGNOLA.
ricordo Gertrude Stein nel suo “una rosa è una rosa è una rosa ” e la bellissima ” Ragazza del ’95 ” del mitico De Gregori .
Recentemente il CdS con la pronuncia 445 ha ribadito l’inutilità di indagini od altre procedure similari quando si ha prontezza delle condizioni generali di fornitura od espletamento di un servizio.
Per dirla tutta, le modifiche apportate al Codice dei contratti dal 56/17 e la LG 206/2018 non hanno in molti casi prodotto gli effetti sperati.
La motivazione dell’affidamento diretto ( anche senza previa consultazione di due o più OE) va certamente fatta , ma l’obbligo è da ricercarsi negli articoli 3 l. 241/90 e 191 TUEL.
Altra grande novità non sfruttata della deliberazione 206/2018 ANAC è la possibilità di non assoggettare alla rotazione gli “inviti” allo stesso OE che partecipa a procedure di range di prezzi diversi, ma per questo si consiglia l’utilizzo di un regolamento .
Poniamo però l’attenzione su un aspetto fondamentale, questo regolamento a differenza di quello degli acquisti ex articolo 125 del previgente D.Lgs 163/06 non è obbligatorio, l’assenza non inficia gli acquisti sotto soglia ( 35 d.lgs 50/16) ma agevola la gestione e permette di coordinare meglio inviti per il principi di rotazione.
Con le modifiche apportate all’articolo 1 comma 130 L. 145/18 , l’aumento delle spese bagattellari ad euro 5000 occorre subito muoversi e gestire il regolamento ( anche perchè le Nuove LLGG 4 non toccheranno questo aspetto ).
Mi adopero per preparare un regolamento e la modulistica necessaria agli adempimenti e prossimamente invio tutto.
nell’attesa riporto il post sulle novità della L. 145/18.
Se avete letto tutto tralasciando la visione del mitico Francesco De Gregori e della fantastica Ragazza del ’95 avete dei problemi.
Ciaoooooo
http://www.rtd.cloud/wp-content/uploads/2019/02/download-2.jpeg266189vincenzo de priscohttp://www.rtd.cloud/wp-content/uploads/2019/04/logocasmall.pngvincenzo de prisco2019-02-19 16:05:222019-02-19 16:45:56Gertrude Stein , Francesco De Gregori , Affidamenti e rotazione dopo la L. 145/18 ed il parere 445/2019 del Consiglio di Stato,
http://www.rtd.cloud/wp-content/uploads/2019/04/logocasmall.png00vincenzo de priscohttp://www.rtd.cloud/wp-content/uploads/2019/04/logocasmall.pngvincenzo de prisco2019-02-15 15:35:042019-02-15 15:35:05I controlli sui contratti pubblici
Come risolvere alcuni problemi di normalizzazione dei valori quando il criterio di
aggiudicazione è l’offerta economicamente più vantaggiosa, articolo 95 comma 3
D.lgs 50/16.
Spesso capita, per scelta o per espressa previsione
legislativa di dovere attribuire un appalto utilizzando il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Nel valutare la parte squisitamente economica, che (ricordo)
potrebbe anche non esservi, la normalizzazione dei prezzi avviene con la
semplice e nota funzione lineare scritta al fine di normalizzare il valore
economico ( massimo 30 punti ) al prezzo più basso ricevuto in offerta.
Un grosso errore, consiste invece, nell’utilizzare le stesse
funzioni, o tabelle ( quindi valori discreti e non lineari) anche per quanto
riguarda le qualità non economiche dell’offerta.
Seppure alcune tabelle sono corrette ed indispensabili,
queste sono inefficaci quando la valutazione cade sui requisiti non quantizzabili, quando in altre parole si
devono valutare le qualità delle offerte non quantificabili in numeri e valori
discreti.
Da questo punto di vista è importantissima la sentenza Consiglio
di Stato sez. VI 19/6/2017 n. 2969.
Proviamo a capirci con un esempio , nel valutare ai sensi
del terzo comma dell’articolo 95 del codice dei contratti la fornitura di un
server nevralgico per il nostro Ente abbiamo come da bando e lettera :
Massimo 30 punti per la tempestività dell’intervento tecnico
Massimo 70 punti per la qualità generale dello staff
d’intervento e la professionalità
Pur essendo quantificabili come “offerta qualificativa” per
il primo punto una tabella ci risolve ogni problema , ad esempio, 10 punti per
interventi entro le 12 ore , 20 punti per 6 ore, 30 punti per 3 ore, ma per il
valore della qualità generale come dobbiamo comportarci ? come posso
normalizzare e quindi spostare la discrezionalità della commissione verso la
componente tecnica allontanandomi dalla discrezionalità dell’an ?
Molti bandi sono fallaci sotto questo punto di vista, la
questione non è solo teorica, nel regolamento 207/10 era prevista una specifica
tecnica e che ancora deve essere utilizzata come detto dalla sentenza CdS 2969/17.
Un esempio scherzoso
, forse sessista , ma efficace .
Incontro con un gruppo di amici, siamo in tre e dopo due
birre ghiacciate decidiamo di fare una classifica di bellezza e le candidate
sono :
Se decidessimo di valutarle solo in funzione delle loro
misure la valutazione non sarebbe difficile ma si ridurrebbe a valorizzare
maggiormente il seno od il lato B, comunque sono valutazioni che noi maschietti
facciamo dopo la quinta birra e non solo due, vogliamo essere più completi e
valutare la bellezza globale delle tre donne .
Come fare ? molto soggettivo ? si certamente soggettivo , e se questo eccesso di
“soggettivo’ dovesse capitare in commissione ex articolo 77 50/16 sarebbero
guai .
Usciamone assieme seguendo le norme del vecchio regolamento
come dice anche il CdS.
La commissione ex articolo 77 è composta da Mario, Paolo e me e subito ci viene
un dubbio, il seguente “ come poter
valutare quattro bellezze così stravolgenti ?” Come ogni gruppetto di amici che
bevono birra pensiamo subito ad una normalizzazione dei valori con il confronto
a coppie basandoci su valori delle qualità lessicali, come più bella di …,
bella uguale a , poco più bella etc
Allora proviamo a risolvere con il metodo del confronto a
coppie utilizzando delle matrici triangolari di grandezza n-1.
Ogni commissario per giudicare la bellezza costruisce una semi matrice o matrice triangolare di ampiezza n-1, cioè per le quattro ragazze la matrice sarà di questo tipo :
Visto che valutiamo qualità come la bellezza la
normalizzazione nono può essere che semantica utilizzando la scala :
1 = Parità ; 2 = Preferenza minima ; 3 = Preferenza piccola; 4 = Preferenza media ; 5= Preferenza grande ; 6 = Preferenza massima.
Ora ogni commissario arricchisce la sua tabella per
confrontare a coppie le concorrenti , usiamo questa legenda :
Come detto, valutare le ragazze in funzione delle loro misure non è complesso,
in funzione della bellezza totale è più complicato, facciamo un confronto a
coppie e vediamo di volta in volta la nostra preferenza basandoci sulla scala
semantica. Per semplicità prima di andare in tabella ( la matrice a coppia di
ragione n-1) farò un commento .
Tra Manuela Arcuri e Monica Bellucci preferisco di poco ( minimamente) Monica Bellucci. Tra Monica Bellucci ed Aida Yespica non c’è storia, decisamente la Bellucci Tra Monica Bellucci e Belen Rodriguez vedo la parità, nessuna prevalenza Tra Manuela Arcuri e ed Aida Yespica preferisco mediamente l’italiana Tra Manuela Arcuri e Belen Rodriguez preferenza grande per la Rodriguez Tra Aida Yespica e Belen Rodriguez massima preferenza per la più giovane Belen
Come ho appuntato ? la sigla della vincitrice ed il punteggio semantico ( nel caso di parità le due sigle )
Commissario Mario
Commissario Paolo
Ovviamente i commissari hanno compilato le matrici non consultandosi tra di loro ed alla fine tirano le somme :
RISULTA VINCITRICE LA BELEN RODRIGUEZ, se ci fossimo basati
solo sulle misure sarebbe stata l’ultima.
Con questo buffo esempio ho voluto focalizzare e commentare
la sentenza del CdS, quando non si usano metodi e sistemi di normalizzazione
commettiamo degli illeciti, anche se il D.lgs 50/16 non indica le modalità scientifiche
conviene come detto in sentenza rifarci agli allegati del DPR 207/2010 .
Solo dopo questi passaggi posso usare le consuete formule lineari e tabellari, altrimenti siamo attaccabili.
Al prossimo giro sul codice degli appalti parleremo comunque delle formule matematiche e statistiche.
http://www.rtd.cloud/wp-content/uploads/2019/02/download-1.jpeg185273vincenzo de priscohttp://www.rtd.cloud/wp-content/uploads/2019/04/logocasmall.pngvincenzo de prisco2019-02-09 18:13:052019-02-19 15:55:56Attinenze tra Monica Bellucci , Belen Rodriguez ed il codice dei contratti. La sentenza Consiglio di Stato sez. VI 19/6/2017 n. 2969.
E’ cambiato il testo di riferimento per le ISA, addio al 44/01 e benvenuto al decreto interministeriale n. 129/2018.
Cosa dire ?, già nato vecchio e già violentato ( ufficio complicazione affari semplici) alcuni DSGA e DS che hanno regolamentato quello che non andava regolamentato, le procedure di acquisto.
Ma andiamo in ordine.
Il punto più importante , purtroppo passato in sordina è quello della promessa, o minaccia, di adottare il SIOPE + entro breve tempo, infatti il primo articolo al comma 2 richiama il D.lgs 91/11. Si tratta di una novità importante, l’armonizzazione dei flussi , fossi in voi piuttosto che scrivere regolamenti che non servono ( e che vi vincolano ) inizierei a studiarmi il 91/2011…. ci organizziamo ?
Ancora una volta il legislatore , perdono, il regolamentatore, crea terrorismo lessicale e lascia intendere ( pur non vietandolo espressamente ) il divieto dell’anticipazione di cassa, tralasciando che spesso sfugge la gerarchia delle fonti e che esiste il D.lgs 231/02 e che quindi se non utilizzo i travasi contabili l’istituzione scolastica pagherà, senza preventiva messa in mora, interessi altissimi.
Art. 4 d.lgs 231/02 ((Termini di pagamento)) 1. Gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento.
Una cosa fatta bene , a mio avviso, è la centralità del programma triennale dell’offerta formativa, più volte richiamato , ad esempio agli artt 4 ,5, ed al 44 et 45.
Però, e figuriamoci se non ci mettevo un però, ancora il legislatore ha dimenticato di ricordare ( ossimoro ? ) che la primaria norma, quella della programmazione degli acquisti su base biennale, resta disciplinata dall’articolo 21 del D.lgs 50/16 e DM 14/2018 MIT ( per tutte le PA, anche le scuole, cfr art 1 comma 2 165/01).
In sintesi la programmazione articolo 4 del 129/18 deve essere una vision allungata del biennio se letta assieme all’articolo 21 della NORMA FONDAMENTALE.
Anche se non normativamente nuovo, esisteva anche nel 44/01, è dettagliatamente disciplinato l’utilizzo della carta di credito all’articolo 19, non volete usarla ?Perderete alcune occasioni di noti marketplace.
Non mancheranno complicazioni , volute, anche per l’applicazione dell’articolo21 del REGOLAMENTO 129/18, il fondo per le minute spese, che come sempre sarà scelto basso, il mio consiglio, visto il richiamo proprio del secondo comma del 21 è quello di fissare gli importi ex D.Lgs 231/07 ad euro 250 per ogni transizione, vi sembra alto ? ok non mettetelo però a 20 euro.
Ora voglio toccare tre punti che vedono un focus su due reati, il danno erariale e la violazione dell’articolo 7 del D.Lgs 165/01.
Gli articoli 41 e 42 del 129/18 dicono chiaramente che non si dovrebbero utilizzare software terzi per la gestione documentale ( 42 ) e contabile-amministrativa ( 41) , in particolare , ma ormai il danno grosso è fatto richiamando al secondo comma, ultimo capoverso, del 42 si cita l’articolo 71 del CAD ( ed io vi riporto il 61 della penultima revisione, il 179/16 )
Fino all’adozione ((delle Linee guida di cui all’articolo 71 del decreto legislativo n. 82 del 2005)), l’obbligo per le amministrazioni pubbliche di adeguare i propri sistemi di gestione informatica dei documenti, di cui all’articolo 17 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 novembre 2014, e’ sospeso, salva la facolta’ per le amministrazioni medesime di adeguarsi anteriormente.
È chiaro che l’utilizzo di software contabili e documentali ( prima delle LLGG che ancora non sono uscite ) è rischioso, sento odore di danno all’erario.
Ancora ricordatevi che quello che può e deve essere fatto internamente con le professionalità che dovrebbero esserci, non può essere dato all’esterno, vedi articolo 43 comma 3, norma vecchia ( che trae origine dal 7 del 165/01, presente nel 44/01 ) ma sempre disattesa.
Per quanto riguarda la capacità negoziale troviamo uno strano valore, 10000 euro , leggibile all’articolo 45 comma 2 lett. a. Pur non condividendo questa interferenza dell’organo collegiale, condivido ancora di meno, perché illegittimo, che molte ISA ( dietro spinta di associazioni di Ds e DSGA) hanno ulteriormente regolamentato la procedura, alla faccia della semplificazione. La norma contenuta nel 45 comma 2 lett a chiaramente dice che di volta in volta va deliberato, non parla di regolamenti interni, l’unico regolamento interno da adottare è quello dell’inventario ex articolo 29.
Nulla di nuovo nemmeno per l’altra norma molto disattesa, la convenzione di cassa di cui all’articolo 20 del 129/18 ( che resta sostanzialmente identico al 16 del 44/01). Le novità sono la possibilità di accordo di rete ( solo lessicale, in realtà era già esistente ) e la possibilità CONSIP ( uguale a prima).
Perchè disatteso ? Nella mia esperienza non ho . mai visto l’evidenza pubblica.
Le altre novità sono il richiamo al 33/13 e finalmente la dichiarazione esplicita di rifarsi al decreto sul codice degli appalti pubblici.
Qualche perplessità , dal punto di vista delle responsabilità, avviene per l’articolo 39, la manutenzione , che può avvenire programmando un capitolo di spesa dietro delega con l’ente locale, o …bada bada tramite anticipazione di cassa e travaso di partite, comma 2.
Problemi reali non esistono , se non quelli atavici di spese superflue, problemi gravi sono stati creati dai regolamenti degli acquisti mai citati nel decreto, a parte l’iter sempre errato ( cfr articolo 32 l. 69/09 e 12 del 33/13) i regolamenti che girano fanno acqua.
Ci lamentiamo della responsabilità eccessiva e poi in maniera illegittima vogliamo altre responsabilità, bah! , diamo i limiti dei mille auro quando poi l’articolo 1 comma 130 della l. 145/18 ha innalzato il valore ad euro 5000 ed allo stesso articolo al comma 912 gli affidamenti diretti per i lavori sono innalzati a 150000.
Come sempre, se volete, organizzatevi ed organizziamo la formazione…non sul 129 ma sul 50/16, norma dinamica e mutevole.
http://www.rtd.cloud/wp-content/uploads/2019/04/logocasmall.png00vincenzo de priscohttp://www.rtd.cloud/wp-content/uploads/2019/04/logocasmall.pngvincenzo de prisco2019-01-13 11:48:482019-01-13 11:54:08REGOLAMENTO PER LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE, D.I. 129/2018, non sbagliate scrivendo regolamenti inutili.
Eravamo abituati a tante modifiche al codice degli appalti, dirette ed indirette , non perdiamo questa malsana abitudine, infatti anche il decreto sicurezza ha modificato il codice , e soprattutto è ormai certo che il codice verrà sostituito entro un anno, ma andiamo per ordine e leggete tutto il post, ci sono delle sorprese, vi anticipo solo che si ritornerà entro 24 mesi alla vecchia architettura, codice più regolamento.
La prima modifica, tanto reclamata ma nei fatti superflua è quella contenuta nel DL 135/18, c.d. semplificazione.
In realtà il decreto uniforma l’articolo 80 del d.lgs 50/16 all’articolo ispiratore della direttiva 2014/24/UE, il 57 comma 4.
La lettera c del quinto comma dell’articolo 80 infatti viene sdoppiata in 5 bis e 5 ter e spalmati diversamene i reati fiscali ( D.Lgs 74/00 ), contro l’industria e commercio tra quelli presupposto ex D.Lgs 231/00 ed anche reati urbanistici.
Tuttavia conviene attendere la pubblicazione delle Linee Guida n. 6 ANAC per avere una visione organica dell’impatto organizzativo sui motivi di esclusione da parte della SA .
Modifiche indirette al codice dei contratti pubblici sono state apportate anche dalla conversione del decreto sicurezza come da L. 132/18.
La norma disciplina, con modi molto persuasivi, il sub-appalto non autorizzato portandolo da contravvenzione a delitto .
Ed ora veniamo alle novità più importanti, quelle contenute nella L. 145/2018, Previsione per il 2019 ( STABILITÀ ).
La modifica maggiormente apprezzata nel lavoro quotidiano è senza dubbio l’innalzamento della soglia per gli acquisti c.d. bagatellari, infatti leggiamo all’articolo 1 comma 130 della L. 145/18 TROVIAMO
“All’articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: « 1.000 euro », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 5.000 euro ». “
E’ evidente che tale innalzamento comporta che fino alla soglia di 5.000 euro non si applicano le procedure dell’articolo 40 del D.lgs 50/16, cfr anche la dichiarazione ANAC del 30 Ottobre 2018 ed il post immediatamente riportato.
Un’altra facilitazione che contiene la L. 145 è quella del comma 912 del primo articolo che innalza l’affidamento diretto dei lavori a 150.000 Euro.
“Nelle more di una complessiva revisione del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fino al 31 dicembre 2019, le stazioni appaltanti, in deroga all’articolo 36, comma 2, del medesimo codice, possono procedere all’affidamento di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro mediante affidamento diretto previa consultazione, ove esistenti, di tre operatori economici e mediante le procedure di cui al comma 2, lettera b), del medesimo articolo 36 per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro.”
E qui viene il bello !!!!
Il disegno di legge che entro 12 mesi delega al governo la riscrittura del Codice dei contratti pubblici ed entro 24 mesi uno o più regolamenti attuativi… a presto sulle ulteriori modifiche della legge di STABILITA’ per il 2019.
http://www.rtd.cloud/wp-content/uploads/2019/04/logocasmall.png00vincenzo de priscohttp://www.rtd.cloud/wp-content/uploads/2019/04/logocasmall.pngvincenzo de prisco2019-01-07 13:32:492019-01-07 13:41:45Le novità sul codice dei contratti pubblici , tra le quali la modifica dell'articolo 1 comma 450 L.296/06.INNALZAMENTO DAI 1000 AI 5000 EURO
In attesa di intervento chiarificatore dell’ANAC, ulteriore a successivo a quello del 30/10/2018, continuiamo dopo il post già pubblicato ad approfondire le procedure .
Art. 40 (Obbligo di uso dei mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento di procedure di aggiudicazione) 1. Le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell’ambito delle procedure di cui al presente codice svolte da centrali di committenza sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici ai sensi dell’articolo 5-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell’amministrazione digitale. 2. A decorrere dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell’ambito delle procedure di cui al presente codice svolte dalle stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.
leggendo il 40 è chiaro il rimando ad altre due norme, il 52 degli appalti e soprattutto il 5 bis del CAD.
Art. 52 (Regole applicabili alle comunicazioni) 1. Nei settori ordinari e nei settori speciali, tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui al presente codice sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici in conformita’ con quanto disposto dal presente comma e dai commi da 2 a 9, nonche’ dal Codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Gli strumenti e i dispositivi da utilizzare per comunicare per via elettronica, nonche’ le relative caratteristiche tecniche, hanno carattere non discriminatorio, sono comunemente disponibili e compatibili con i prodotti TIC generalmente in uso e non limitano l’accesso degli operatori economici alla procedura di aggiudicazione. In deroga al primo e secondo periodo, le stazioni appaltanti non sono obbligate a richiedere mezzi di comunicazione elettronici nella procedura di presentazione dell’offerta esclusivamente nelle seguenti ipotesi: a) a causa della natura specialistica dell’appalto, l’uso di mezzi di comunicazione elettronici richiederebbe specifici strumenti, dispositivi o formati di file che non sono in genere disponibili o non sono gestiti dai programmi comunemente disponibili; b) i programmi in grado di gestire i formati di file, adatti a descrivere l’offerta, utilizzano formati che non possono essere gestiti mediante altri programmi aperti o generalmente disponibili ovvero sono protetti da licenza di proprieta’ esclusiva e non possono essere messi a disposizione per essere scaricati o per farne un uso remoto da parte della stazione appaltante; c) l’utilizzo di mezzi di comunicazione elettronici richiede attrezzature specializzate per ufficio non comunemente disponibili alle stazioni appaltanti; d) i documenti di gara richiedono la presentazione di un modello fisico o in scala ridotta che non puo’ essere trasmesso per mezzo di strumenti elettronici; e) l’uso di mezzi di comunicazione diversi dai mezzi elettronici e’ necessario a causa di una violazione della sicurezza dei mezzi di comunicazione elettronici ovvero per la protezione di informazioni di natura particolarmente sensibile che richiedono un livello talmente elevato di protezione da non poter essere adeguatamente garantito mediante l’uso degli strumenti e dispositivi elettronici che sono generalmente a disposizione degli operatori economici o che possono essere messi loro a disposizione mediante modalita’ alternative di accesso ai sensi del comma 6. 2. Nei casi in cui non sono utilizzati mezzi di comunicazione elettronici ai sensi del terzo periodo del comma 1, la comunicazione avviene per posta o altro idoneo supporto ovvero mediante una loro combinazione. 3. Le stazioni appaltanti indicano nella relazione unica i motivi per cui l’uso di mezzi di comunicazione diversi dai mezzi elettronici e’ stato ritenuto necessario in applicazione del comma 1, terzo periodo. 4. In deroga ai commi da 1 a 3, la comunicazione orale puo’ essere utilizzata in relazione a comunicazioni diverse da quelle relative agli elementi essenziali della procedura di appalto, purche’ il contenuto della comunicazione orale sia sufficientemente documentato. A tal fine, gli elementi essenziali della procedura di appalto includono i documenti di gara, le richieste di partecipazione, le conferme di interesse e le offerte. In particolare, le comunicazioni orali con offerenti che potrebbero incidere significativamente sul contenuto e la valutazione delle offerte sono documentate in misura sufficiente e con mezzi adeguati. 5. In tutte le comunicazioni, gli scambi e l’archiviazione di informazioni, le stazioni appaltanti garantiscono che l’integrita’ dei dati e la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione siano mantenute. ((Esse esaminano)) il contenuto delle offerte e delle domande di partecipazione soltanto dopo la scadenza del termine stabilito per la loro presentazione. 6. Le stazioni appaltanti possono, se necessario, richiedere l’uso di strumenti e dispositivi che in genere non sono disponibili, ma, in tale caso, offrono modalita’ alternative di accesso. Sono adeguate modalita’ alternative di accesso quelle che: a) offrono gratuitamente un accesso completo, illimitato e diretto per via elettronica a tali strumenti e dispositivi a decorrere dalla data di pubblicazione dell’avviso, conformemente all’allegato V o dalla data di invio dell’invito a confermare interesse. Il testo dell’avviso o dell’invito a confermare interesse indica l’indirizzo Internet presso il quale tali strumenti e dispositivi sono accessibili; b) assicurano che gli offerenti, che non hanno accesso agli strumenti e ai dispositivi in questione o non hanno la possibilita’ di ottenerli entro i termini pertinenti, a condizione che la responsabilita’ del mancato accesso non sia attribuibile all’offerente interessato, possano accedere alla procedura di appalto utilizzando credenziali temporanee elettroniche per un’autenticazione provvisoria fornite gratuitamente online; c) offrono un canale alternativo per la presentazione elettronica delle offerte. 7. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori possono imporre agli operatori economici condizioni intese a proteggere il carattere di riservatezza delle informazioni che i predetti soggetti rendono disponibili durante tutta la procedura di appalto. 8. Oltre ai requisiti di cui all’allegato XI, agli strumenti e ai dispositivi di trasmissione e di ricezione elettronica delle offerte e di ricezione elettronica delle domande di partecipazione si applicano le seguenti regole: a) le stazioni appaltanti mettono a disposizione dei soggetti interessati le informazioni sulle specifiche per la presentazione di offerte e domande di partecipazione per via elettronica, compresa la cifratura e la datazione; b) le stazioni appaltanti specificano il livello di sicurezza richiesto per i mezzi di comunicazione elettronici da utilizzare per le varie fasi della procedura d’aggiudicazione degli appalti. Il livello e’ proporzionato ai rischi connessi; c) qualora ritengano che il livello dei rischi, valutato ai sensi della lettera b), sia tale che sono necessarie firme elettroniche avanzate, come definite nel Codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le stazioni appaltanti accettano le firme elettroniche avanzate basate su un certificato qualificato, considerando se tali certificati siano forniti da un prestatore di servizi di certificazione presente in un elenco di fiducia di cui alla decisione della Commissione 2009/767/CE, create con o senza dispositivo per la creazione di una firma sicura alle seguenti condizioni: 1) le stazioni appaltanti stabiliscono il formato della firma elettronica avanzata sulla base dei formati stabiliti nelle regole tecniche adottate in attuazione del Codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e attuano le misure necessarie per poterli elaborare; qualora sia utilizzato un diverso formato di firma elettronica, la firma elettronica o il supporto del documento elettronico contiene informazioni sulle possibilita’ di convalida esistenti. Le possibilita’ di convalida consentono alla stazione appaltante di convalidare on line, gratuitamente e in modo comprensibile per i non madrelingua, le firme elettroniche ricevute come firme elettroniche avanzate basate su un certificato qualificato. Le stazioni appaltanti, tramite il coordinamento della Cabina di regia, comunicano le informazioni relative al fornitore di servizi di convalida alla Commissione europea che le pubblica su internet; 2) in caso di offerte firmate con il sostegno di un certificato qualificato in un elenco di fiducia, le stazioni appaltanti non applicano ulteriori requisiti che potrebbero ostacolare l’uso di tali firme da parte degli offerenti. 9. Riguardo ai documenti utilizzati nel contesto di una procedura di appalto che sono firmati dall’autorita’ competente o da un altro ente responsabile del rilascio, l’autorita’ o l’ente competente di rilascio puo’ stabilire il formato della firma elettronica avanzata in conformita’ ai requisiti previsti dalle regole tecniche adottate in attuazione del Codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Essi si dotano delle misure necessarie per trattare tecnicamente tale formato includendo le informazioni necessarie ai fini del trattamento della firma nei documenti in questione. Tali documenti contengono nella firma elettronica o nel supporto del documento elettronico possibilita’ di convalida esistenti che consentono di convalidare le firme elettroniche ricevute on line, gratuitamente e in modo comprensibile per i non madre lingua. 10. Per le concessioni, fatti salvi i casi in cui l’uso dei mezzi elettronici e’ obbligatorio ai sensi del presente codice, le stazioni appaltanti possono scegliere uno o piu’ dei seguenti mezzi di comunicazione per tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni: a) mezzi elettronici; b) posta; c) comunicazione orale, anche telefonica, per comunicazioni diverse da quelle aventi ad oggetto gli elementi essenziali di una procedura di aggiudicazione di una concessione e purche’ il contenuto della comunicazione orale sia sufficientemente documentato su un supporto durevole; d) la consegna a mano comprovata da un avviso di ricevimento. 11. Nei casi di cui al comma 10, il mezzo di comunicazione scelto deve essere comunemente disponibile e non discriminatorio e non deve limitare l’accesso degli operatori economici alla procedura di aggiudicazione della concessione. Gli strumenti e i dispositivi da utilizzare per comunicare per via elettronica, nonche’ le relative caratteristiche tecniche, devono essere interoperabili con i prodotti della tecnologia dell’informazione e della comunicazione comunemente in uso. 12. Alle concessioni ((si applicano i commi 5 e 7)).
Vediamo ora il 5 bis del CAD che come sempre considero strumentale ad ogni procedimento.
Art. 5-bis (Comunicazioni tra imprese e amministrazioni pubbliche). 1. La presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche avviene esclusivamente utilizzando le tecnologie dell’informazione e della comunicazione. Con le medesime modalita’ le amministrazioni pubbliche adottano e comunicano atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese. 2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro per la semplificazione normativa, sono adottate le modalita’ di attuazione del comma 1 da parte delle pubbliche amministrazioni centrali e fissati i relativi termini. 3. ((AgID)), anche avvalendosi degli uffici di cui all’articolo 17, provvede alla verifica dell’attuazione del comma 1 secondo le modalita’ e i termini indicati nel decreto di cui al comma 2. 4. Il Governo promuove l’intesa con regioni ed enti locali in sede di Conferenza unificata per l’adozione degli indirizzi utili alla realizzazione delle finalita’ di cui al comma 1.
Come ulteriore riferimento per capire cosa si intende per procedura telematica è importante il CdS n. 4050 del 2016 che crea una discriminante importante , non basta l’utilizzo non armonico degli strumenti del CAD ( Firma, PEC , Mt etc ), ma è necessaria una piattaforma capace di gestire le procedure ed automatizzare le proposte discrezionali ed inoltre detti dall’alto i tempi di apertura, invito, caricamento etc etc. Allego la sentenza.
E’ importante ribadire che vige ancora l’articolo 1 comma 450 della L. 296/06.
Una cosa importante da chiarire è che il 18 ottobre è entrato in vigore solo l’articolo 40 del D.lgs 50/2016 e non il 44 , per il quale siamo in attesa di ulteriori disposizioni e regole tecniche.
Per riepilogare , e soprattutto tranquilizzare ricordo che sarà tutto piû semplice quando l’ANAC finalmente farà partire la BDNOE, nel frattempo si dovranno utilizzare le solite procedure e… come sempre nulla di nuovo , occorre solo applicare il combinato articolo 29 del D.lgs 50/16 e 37 del D.lgs 33/13 tenendo conto del CAD.
Tutti i miei clienti otterranno nella relazione finale GDPR-ACCESSIBILITA’-TRASPARENZA una relazione puntuale sullo stato degli adempimenti.
Tempo stimato…. BEFANA 2019.
Buona Digital Commedia.
http://www.rtd.cloud/wp-content/uploads/2019/04/logocasmall.png00vincenzo de priscohttp://www.rtd.cloud/wp-content/uploads/2019/04/logocasmall.pngvincenzo de prisco2018-12-11 10:32:162018-12-11 10:43:04Le comunicazioni elettroniche dell'ARTICOLO 40 DEL D.LGS 50/16
Con
il decreto MIT del 16/01/18, il numero 14 , si rende finalmente
operativo l’articolo 21 del D.Lgs 50/16, sarà infatti questo il primo
anno di programmaizone economica degli acquisti di beni e servizi su
base biennale.
Analizziamo qualche aspetto dell’articolo 21 .
Art. 21
(( (Programma degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici) ))
1. Le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale
degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori
pubblici, nonche' i relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono
approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con
il bilancio ((e, per gli enti locali, secondo le norme che
disciplinano la programmazione economico-finanziaria degli enti)).
Al
primo comma è chiaro che gli strumenti propri dell programmazioen
restano incardinati sulle norme specifiche, infatti l’obbligatorietà
della programmazione del D.lgs 50/16 spinge ad uniformare i soli
processi di pubbicazione senza incidere, ovviamente sugli strumenti
propri di ogni Ente .
Inoltre occorre evidenziare che l’obbligo è delle amministrazini
aggiudicatrici e non delle singole SA , quindi in caso di Enti complessi
costituiti da più SA la programmazione deve essere aggregata ai fini
dell’articolo 21, si pensi a strutture complesse come le aziende
sanitarie od enti locali .
Ovviamente nella prorammazione dei beni e dei servizi dell’area ICT
occorre tenere conto dell’articolo 1 comma 513 della L. 208/15, che
riporto per semplicità di lettura :
L'Agenzia per l'Italia digitale (Agid) predispone il Piano
triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione che e'
approvato dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro
delegato. Il Piano contiene, per ciascuna amministrazione o categoria
di amministrazioni, l'elenco dei beni e servizi informatici e di
connettivita' e dei relativi costi, suddivisi in spese da sostenere
per innovazione e spese per la gestione corrente, individuando
altresi' i beni e servizi la cui acquisizione riveste particolare
rilevanza strategica.
E’ anche opprotuno non considerare la programmazione come un peso
ulteriore, un atto programmatico sterile e foriero di problemi
applicativi, deve essere vista come strumento di budget e di
razionalizzazione, programmiamo bene ed iniziamo anche a qualificare i
possibili OE per avere un lavoro in discesa, leghiamo quindi la
programmazione biennale con la progettazione degli acquisti ( e restando
sembre in ambito di informatica giuridica chiedete sempre aiuto al
vostro RTD ).
Vediamo ora lo strumento del MIT attuativo dell’articolo 21, cioè l’articolo 6 del decreto 14/18.
Art. 6
Contenuti, ordine di priorita' del programma biennale degli acquisti
di forniture e servizi
1. Le amministrazioni, secondo i propri ordinamenti e fatte salve
le competenze legislative e regolamentari delle regioni e delle
province autonome in materia, adottano, nel rispetto di quanto
previsto dall'articolo 21, comma 1, secondo periodo, del codice, il
programma biennale degli acquisti di forniture e servizi nonche' i
relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali sulla base degli
schemi-tipo allegati al presente decreto e parte integrante dello
stesso. Le amministrazioni, ai fini della predisposizione del
programma biennale degli acquisti di forniture e servizi e dei
relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali, consultano, ove
disponibili, le pianificazioni delle attivita' dei soggetti
aggregatori e delle centrali di committenza, anche ai fini del
rispetto degli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di
negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di
contenimento della spesa.
2. Gli schemi-tipo per la programmazione biennale degli acquisti di
forniture e servizi di cui all'Allegato II sono costituiti dalle
seguenti schede:
a) A: quadro delle risorse necessarie alle acquisizioni previste
dal programma, articolate per annualita' e fonte di finanziamento;
b) B: elenco degli acquisti del programma con indicazione degli
elementi essenziali per la loro individuazione. Nella scheda sono
indicati le forniture e i servizi connessi ad un lavoro di cui agli
articoli da 3 a 5, riportandone il relativo CUP, ove previsto;
c) C: elenco degli acquisti presenti nella precedente
programmazione biennale nei casi previsti dal comma 3 dell'articolo
7.
3. I soggetti che gestiscono i siti informatici di cui agli
articoli 21, comma 7 e 29 del codice, assicurano la disponibilita'
del supporto informatico per la compilazione degli schemi-tipo
allegati al presente decreto.
4. Ogni acquisto di forniture e servizi riportato nel programma di
cui al comma 1 e' individuato univocamente dal CUI. Per ogni acquisto
per il quale e' previsto, e' riportato il CUP. Entrambi i codici
vengono mantenuti nei programmi biennali nei quali l'acquisto e'
riproposto, salvo modifiche sostanziali del progetto che ne alterino
la possibilita' di precisa individuazione.
5. Per gli acquisti di cui al comma 1, nel programma biennale sono
riportati gli importi degli acquisti di forniture e servizi
risultanti dalla stima del valore complessivo, ovvero, per gli
acquisti di forniture e servizi ricompresi nell'elenco annuale, gli
importi del prospetto economico delle acquisizioni medesime.
6. Il programma biennale contiene altresi' i servizi di cui al
comma 11 dell'articolo 23 del codice nonche' le ulteriori
acquisizioni di forniture e servizi connessi alla realizzazione di
lavori previsti nella programmazione triennale dei lavori pubblici o
di altre acquisizioni di forniture e servizi previsti nella
programmazione biennale. Gli importi relativi a tali acquisizioni,
qualora gia' ricompresi nell'importo complessivo o nel quadro
economico del lavoro o acquisizione ai quali sono connessi, non sono
computati ai fini della quantificazione delle risorse complessive del
programma di cui alla scheda A dell'Allegato II.
7. Le acquisizioni di forniture e servizi di cui al comma 6 sono
individuate da un proprio CUI e sono associate al CUI e al CUP, ove
previsto, del lavoro o dell'acquisizione al quale sono connessi.
Quest’articolo che sembra complicarci la vita, beh, forse lo fa , ci
rende gli strumenti di lavoro necessari per adempiere alla pubblicazione
della programmazione, e soprattutto introduce un nuovo identificativo ,
il Codice Unico di Intervento ( CUI ) che può essere anche associato al
più noto e rognoso Codice Unico Progetto ( CUP ) del CIPE.
Analizziamo un solo istante il formalismo del CUI, tanto sarà un
nuovo codice col quale lavoreremo, è costituito da una lettera ( F di
forniture o S di servizi ) , il CF dell’amministrazione aggiudicatrice,
l’anno dell’intervento programmato ed un progressivo in ragione naturale
.
Ritornando al sesto articolo del decreto MIT 14/18 , vi troviamo lo
strumento fondamentale della programmazione biennale, l’allegato2 ,
costiutito da tre schede di lavoro, A,B e C, vediamole :
Il primo passo compilativo della scheda, poi vediamo tecnicamente
come fare, ha valore di armonizzazione con il piano strategico
dell’ente e con il documento di programmazione tradizionale, si tratta
in esrema sintesi delle fonti di coperture normali e meno ( 191 del 50
ed articolo 3 DL 310/90 entrate su gestione del patrimonio immobiliare) .
La scheda B, esplode ed analizza quanto gestito solo come flusso di
cassa dalla scheda A, analizziamo solo qualche particolarità :
– CUI, già trattato , sarà un nuovo caro amico
– Prima annualità …. , la prima volta che appare nel piano ex articolo 21
– Annualità nella quale si prevede di dare avvio, in sintesi l’anno in cui si procederà a determinare
– CUP, qualora il bene / servizio sia assoggettato al CUP ( sia
master che proprio) , il sistema MIT è collegato al CIPE, quindi ci sono
i controlli incrociati tra CUI e CUP, ovviamente il CUP non è
obbligatorio qualora non ricorrano gli estremi dell’articolo 11 della L.
3/3003 e deliberazione CIPE 24/2004.
– Acquisto ricompreso…. e CUI , evidentemente sono legati e serve
per alcuni scomputi al fine della quadratura e dell’armonizzazione
– CPV , attenzione è sempre fastidioso individuare il CPV, se soggetto a CUP confrontore con il CUP generato
– Livello di priorità , riporto il decimo comma dell’articolo 6 decreto MIT 14/18
10. Il programma biennale degli acquisti di forniture e servizi
riporta l'ordine di priorita'. Nell'ambito della definizione degli
ordini di priorita' le amministrazioni individuano come prioritari i
servizi e le forniture necessari in conseguenza di calamita'
naturali, per garantire gli interessi pubblici primari, gli acquisti
aggiuntivi per il completamento di forniture o servizi, nonche' le
forniture e i servizi cofinanziati con fondi europei, e le forniture
e i servizi per i quali ricorra la possibilita' di finanziamento con
capitale privato maggioritario.
I campi sopra descritti sono solo quelli critici, gli altri richiedono informazioni ormai comuni.
Ultima precisazione sulla scheda B dell’allegato 2, qualora si faccia
ricorso alle CUC occorre nel rigo di riferimento dell’acquisto inserire
il codice AUSA.
La scheda C dell’allegato 2 sarà da utilizzare nell’invio del 2019 per rettificare il piano 2018-2020.
Ora cerchiamo operativamente di capire come proseguire.
Appare l’avviso per i vecchi registrati ad AliProg4
ATTENZIONE: il servizio AliProg4 è stato dismesso!
Gli utenti che hanno utilizzato AliProg4 per la pubblicazione sul servizio SCP
e risultano abilitati al servizio ad agosto 2018, possono accedere
direttamente dai link sotto elencati al nuovo servizio Programmazione.
Troveranno nel nuovo sistema i dati dei programmi pregressi.
Gli utenti che hanno utilizzato AliProg4 per l’esportazione del file XML potranno accedervi ancora da qui
fino a dicembre 2018, per recuperare gli eventuali dati esportandoli in
formato XML. Oltre tale periodo il servizio verrà definitivamente
dismesso e non saranno più recupeabili i dati.
Poi selezioniamo la regione di appartenenza della PA
Ed indichiamo che si tratta di una nuova registrazione o subentro
A questo punto si procede con la compilazione dei form necessaria a
generare il file da firmare digitalmente e caricare sul sistema.
Terminata la fase di reigistrazione si può accedere all’applicativo MIT
Nell’applicativo occorre inserire il nuovo acquisto e compilare le
diverse schermate ( che andranno a generare le schede A e B
dell’allegato 2)
Come si può vedere il sistema insiste molto sulla differenza tra le
voci ecomoniche e finanziarie di progetto e programmazione per una
migliori gestione del bilancio pervisionale ( di raccordo ).
Ad ogni inserimento conviene utilizzare la procedure CONTROLLO DATI INSERITI, il report che ne esce è davvero utile
Terminate le fasi di inserimento del progetto ( A ) e degli
investimenti prospettici ( B ) si può procedere con la funzione di
pubblicazione con il tasto PUBBLICA
ricordando però che la pubblicazione avviene solo sul SCP e che sarà
nostro onere pubblicare anche sulla nostra amministrazione trasparente
utilizzando anche il sistema di restituzione di link ex articolo 9 bis
comma 2 d.lgs 33/13.
Per la pubblicazione triennale dei lavori , cambiano i link ma le
procedure sono le stesse ed occorre fare riferimento all’allegato 1 del
decreto MIT.
In allegato il MIT 14/2018.
Vista la fretta il presente è da considerarsi come bozza ( per gli errori di digitazione che non ho voglia di controlalre ) .
In caso di dubbi , i miei contatti li conoscete.
Buon ponte di ognissanti, forse leggendo il post qualche santo verrà evocato.
http://www.rtd.cloud/wp-content/uploads/2019/04/logocasmall.png00vincenzo de priscohttp://www.rtd.cloud/wp-content/uploads/2019/04/logocasmall.pngvincenzo de prisco2018-11-01 18:32:112018-11-01 18:50:06La programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi. L' art 21 D.Lgs 50/16 e decreto MIT 14/2018
Spero di essere stato chiaro, il GDPR è un bel piatto vuoto da ornare e guarnire ( e controllare ).
E’ una norma di riferimento, di principi di massima, ma
l’applicazione settoriale deve essere contestualizzata con norme
specifiche, per questo mi piace dire che non esiste la privacy ma solo
il corretto trattamento dei dati.
Molti dati e molte informazioni trattate dalle PP.AA. hanno a che
fare con il codice dei contratti ( e proprio in questo caso, vige il
principio della trasparenza e non quello della riservatezza, cfr
articolo 29 del codice e 37 del D.lgs 33/13 ).
La norma ed i modelli per gestire meglio le informazini derivano da
alcune normative che mia paice definire ” le grandi assenti” :
– il codice dell’amministrazione digitale ( D.lgs 82/05)
– Codice dei beni culturali e del paesaggio ( D.lgs 42/2004 ) .
Per dirla in breve, in maniera banale, gli atti devono nascere in
digitale, dematerializzati ( ai sensi dell’articolo 40 del CAD ) e sin
dall’origine fanno parte del patrimonio dello Stato ( articolo 10 comma 2
lett. b D.lgs 42/2004).
Dal 18 ottobre, la generazione dei documenti digitali hanno un’ulteriore spinta, infatti entra in vigore l’articolo 40 del Codice dei Contratti.
Art. 40
(Obbligo di uso dei mezzi di comunicazione elettronici nello
svolgimento di procedure di aggiudicazione)
1. Le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle
procedure di cui al presente codice svolte da centrali di committenza
sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici ai sensi
dell'articolo 5-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
Codice dell'amministrazione digitale.
2. A decorrere dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi
di informazioni nell'ambito delle procedure di cui al presente codice
svolte dalle stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di
comunicazione elettronici.
riporto per facilità di lettura il 5 bis CAD
(Comunicazioni tra imprese e amministrazioni pubbliche).
1. La presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche avviene esclusivamente utilizzando le tecnologie dell’informazione e della comunicazione. Con le medesime modalita’ le amministrazioni pubbliche adottano e comunicano atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro per la semplificazione normativa, sono adottate le modalita’ di attuazione del comma 1 da parte delle pubbliche amministrazioni centrali e fissati i relativi termini.
3. ((AgID)), anche avvalendosi degli uffici di cui all’articolo 17, provvede alla verifica dell’attuazione del comma 1 secondo le modalita’ e i termini indicati nel decreto di cui al comma 2. 4. Il Governo promuove l’intesa con regioni ed enti locali in sede di Conferenza unificata per l’adozione degli indirizzi utili alla realizzazione delle finalita’ di cui al comma 1
Vediamo velocemente cosa succederà tenedo conto il fine pubblico,
creare un mercato unico ( anche nelle procedure) che potrebbe portare un
incremento di posti di lavoro con circa 415 miliardi di euro circolanti
.
Il processo ( spesso già digitale) sarà uniformato, in particolare lo stack abbraccia tre sottoprocessi :
– Pubblicazione
– Gara
– Stipula
A breve, come da piano triennale per l’informatica iniziaremo
quindi ad usare il portale ComproPA, ma ancora prima inizieromo ad
utilizzare SIMOG 2.0 o SIMOG EVOLUTION per le comunicazioni in entrata
ed in uscita verso gli altri paese UE.
http://www.rtd.cloud/wp-content/uploads/2019/04/logocasmall.png00vincenzo de priscohttp://www.rtd.cloud/wp-content/uploads/2019/04/logocasmall.pngvincenzo de prisco2018-09-16 15:51:252018-09-16 19:13:46Attenti al 18 Ottobre.
Propongo un breve post per i controlli derivanti dalla delibera 206/2018 ANAC, aggiornamento LLGG 4.
Il paragrafo n. 4. L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro introduce modalità diversificate di verifica dei requisiti dell’aggiudicatario.
Da notare come ANAC preveda che le stazioni appaltanti si dotino di un Regolamento per disciplinare i controlli a campione sulle autodichiarazioni rese dagli operatori economici ai fini dell’affidamento diretto da effettuarsi in ciascun anno solare in relazione agli affidamenti diretti operati.
I controlli sono divisi in tre gradi di compelssità in funzione della fascia d’importo :
I fascia : Fino a 5000 €
II fascia : da 5000 a 20000 €
III fascia da 20000 a 40000 €
Ovviamente il calcolo degli importi deve essere basato sui proncipi contenuti nell’articolo 35 del D.lgs 50 /16 .
I FASCIA :
Per lavori, servizi e forniture di importo fino a 5.000,00 euro, in caso di affidamento diretto, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base di un’apposita autodichiarazione o secondo il DGUE dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e speciale, ove previsti. La stazione appaltante procede comunque, prima della stipula del contratto, da effettuarsi nelle forme di
cui all’articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici, alla consultazione del casellario ANAC, alla verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC), nonché della sussistenza dei requisiti speciali ove previsti e delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l’esercizio di particolari professioni o dell’idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (ad esempio ex articolo 1, comma 52, legge n. 190/2012)
Dunque nella fascia 0-5.000,00 € le verifiche si effettuano su:
– Casellario ANAC
– DURC
– Sussistenza requisiti speciali;
– Eventuale Comunicazione antimafia in caso di attività a rischio di infiltrazione (articolo 1
commi 52 e 53 Legge 190/2012)
II FASCIA
Nella fascia 5.000-20.000 € occorre verificare:
– Casellario ANAC
– Assenza di condanne di cui all’articolo 80 comma 1 del Codice;
– Assenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento
delle imposte e tasse (articolo 80 comma 4)
– Assenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento
dei contributi previdenziali (articolo 80 comma 4)
– Assenza di stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso
di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per
la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall’articolo 110 (articolo
80 comma 5 lett.b);
– Comunicazione antimafia in caso di attività a rischio di infiltrazione (articolo 1 commi 52 e 53
Legge 190/2012)
III FASCIA
Tutti i controlli già previsti, senza alcuna semplificazione.
In termini operativi i vantaggi sono molteplici, infatti tra le procedure senza negoziazione quelle comprese entro i 20000 € rappresentano circa il 93 % del totale .
– DURC attraverso i servizi on line di INPS, INAIL, CASSA EDILE ( solo per i lavori)
– Requisiti speciali ( se richiesti ) come fatturato, abilità etc ( tuttavia l’istituto è desueto nella fascia ultra sotto soglia non negoziata )
– Comunicazioni ex art 1 co 53 L. 190 /12, controllo WHITE LIST per le imprese operanti in questi settori :
a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti
per conto di terzi;
c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di
bitume;
e) noli a freddo di macchinari;
f) fornitura di ferro lavorato;
g) noli a caldo;
h) autotrasporti per conto di terzi;
i) guardiania dei cantieri.
Per tutti gli altri controlli riporto una tabella ( generale) con gli strumenti per l’istanza e gli uffici deputati :
Art. 80 D.lgs. 50/2016 (codice)
Cause di esclusione di un operatore economico dalla procedura d’appalto o concessione. In particolare ai sensi del comma 6 le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora l’operatore economico si trovi in una delle situazioni di cui ai commi 1,2,4 e 5.
Richiesta (via pec) all’Ufficio del casellario giudiziale presso il Tribunale dove ha sede la stazione appaltante, per l’ottenimento del certificato integrale del casellari giudiziale ai sensi dell’Art. 21 DPR n. 313/2002.
Le verifiche sono condotte nei confronti dei soggetti di cui all´art. 80 comma 3 codice:
Impresa individuale:
– titolare o direttore tecnico
Società in nome colletivo:
– di un socio o direttore tecnico
Società in accomandita semplice
– soci accomandatari o del direttore tecnico
altri tipi di società o consorzio:
– membri del CDA con legale rappresentanza, di direzione, o vigilanza
– dei soggetti dotati di potere di rappresentanza, di direzione, di controllo
– del direttore tecnico o del socio unico persona fisica
– socio di maggoranza in caso di società con meno di 4 soci
La verifica è condotta anche nei confronti dei suddetti soggetti cessati dalla carica nell´anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
(art. 80, comma 2, primo periodo)
Sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto prevista dall’art. 67 D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o tentivo di infiltrazione mafiosa.
Verifiche in tema di
Banca dati nazionale Antimafia (BDNA)
Consultazione della banca dati tramite: https://bdna.interno.it
In ordine ai soggetti da controllare si rinvia al contenuto dell´art. 85 del Dlgs 159/2011.
comunicazione/informazione antimafia
(art. 80, comma 4)
Violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
(art. 80, comma 4)
Violazioni gravi definitivamente accertate in materia contributiva e previdenziale ostative (art. 8, D.M. 30 gennaio 2015) al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC).
INPS / INAIL (DURC per
imprese, consorzi, lavoratori autonomi)
(art. 80, comma 5 lett. a)
Esistenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3.
Casellario informatico presso ANAC
Si scarica l’estratto dal sito dell’ANAC https://annotazioni.avcp.it
(si rileva rispetto alla disciplina previdente la previsione ulteriore delle norma in materia di salute)
(art. 80, comma 5, lett. b)
Stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, fatto salvo il concordato con continuità aziendale, o se è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.
Infocamere
Si scarica l’estratto del registro imprese sul sito https://telemaco.infocamere.it
Sul punto con riguardo ai casi di autorizzazione provvisoria ed ammissione al concordato con continuità aziendale si rinvia al rispetto della procedura di cui 110 comma 3 codice.
(art. 80, comma 5, lett c)
Gravi illeciti professionali tali da rendere dubbia l’integrità o affidabilità dell’operatore economico.
Casellario informatico presso ANAC
e
Casellario giudiziale per i reati che costituiscono grave illecito professionale
Si scarica l’estratto sul sito dell’ANAC https://annotazioni.avcp.it e/o da ogni altra fonte utile di informazioni, con riguardo alle annotazioni sul casellario informatico.
Richiesta (via pec) all’Ufficio del casellario giudiziale presso il Tribunale dove ha sede la stazione appaltante, ai fini della verifica dei reati che costituiscono grave illecito professionale.
Sul punto rilevano le casistiche di cui al secondo periodo della let. c) (cui si in rinvia per completezza): risoluzione anticipata precedente contratto per fatto dell´appaltatore, pur non contestata in giudizio; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni a proprio vantaggio; fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione ovvero omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento delle procedure di selezione.
(art. 80, comma 5, lett. d)
Conflitto di interesse ai sensi dell’art. 42, comma 2.
/
Sul punto si rinvia anche alla disciplina di cui all´Art. 22 “Lotta alla corruzione, prevenzione dei conflitti di interesse e clausole sociali” commi 2 e 3 della L.P.
n. 16/2015.
(art. 80, comma 5, lett. e)
Distorsione della concorrenza derivante dal coinvolgimento dell’operatore economico nella preparazione della procedura d’appalto
/
Sul punto si rinvia alla disciplina di cui agli artt. 20 “Consultazioni preliminari di mercato” e 21 “Partecipazione precedente di candidati o offerenti” L.P. n. 16/2015.
(art. 80, comma 5, lett. f)
Sussistenza di sanzione interdittiva o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazioni.
Anagrafe delle sanzioni amministrative
e
Casellario informatico presso ANAC
Richiesta (via pec) all’Ufficio del casellario giudiziale presso il Tribunale dove ha sede la stazione appaltante, ai fini dell’ottenimento del certificato anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato (art. 31 D.P.R. 14/11/2002, n. 313) e
visura dell’anagrafe delle sanzioni amministrative riferite all’impresa (art. 33 DPR 313/2002).
Si scarica l’estratto sul sito dell’ANAC https://annotazioni.avcp.it
(art. 80, comma 5, lett. g)
Iscrizione nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per
Casellario informatico presso ANAC
Si scarica l’estratto dal sito dell’ANAC https://annotazioni.avcp.it.
aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell´attestazione di qualificazione.
(art. 80, comma 5, lett. h)
Violazioni del divieto di intestazione fiduciaria;
Casellario informatico presso ANAC
Si scarica l’estratto dal sito dell’ANAC https://annotazioni.avcp.it.
(art. 80, comma 5, lett. i)
Mancata presentazione del certificato dell’Ispettorato del lavoro in merito all’art. 17, l. 12 marzo 1999, n. 68 ovvero autocertificazione del medesimo requisito.
(art. 80, comma 5, lett. l)
Omessa denuncia all´Autoritá giudiziaria da parte dell´operatore economico se vittima dei reati di concussione ed estorsione aggravata.
Casellario informatico presso ANAC
Si scarica l’estratto dal sito dell’ANAC https://annotazioni.avcp.it.
(art. 80, comma 5, lett. m)
Situazione di controllo di cui all’art. 2359 c.c. se la situazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
/
/
(art. 80, comma 5, lett. m)
Qualsiasi relazione, anche di fatto, se la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale
/
/
(art. 80, comma 7)
In caso di sentenza definitiva con pena detentiva non superiore ai 18 mesi ovvero riconosciuta attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma
5 l’operatore economico o il subappaltatore è ammesso a provare:
– di aver risarcito o di essersi impeganto a risarcire ogni danno causato dal reato o dall’illecito
– di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale, idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.
/
Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui all´art. 80 comma 7 codice sono sufficienti l’operatore economico non sarà escluso dalla procedura d’appalto; altrimenti dell´esclusione viene data motivata comunicazione all’operatore economico.
(art. 80, comma 9)
Nel caso esclusione dalla partecipazione alle procedure di appalto con sentenza definitiva per tutto il periodo dell’esclusione l’operatore economico non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8.
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/
(art. 80, comma 10)
Nel caso in cui nella sentenza di condanna non è prevista la durata della pena accessoria dell´incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione ovvero non sia intervenuta la riabilitazione, la durata è pari a cinque anni. È comunque pari alla durata della pena principale se quest’ultima è inferiore a 5 anni.
/
/
(art. 80, comma 11)
Le cause di esclusione di cui all´art. 80 non si applicano alle aziende e società sottoposte a sequestro o confisca ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente al periodo precedente al predetto affidamento.
/
/
(art. 80, comma 12)
Nel caso di falsa dichiarazione o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dá segnalazione all´ANAC.
Inoltre, si ricorda che è iniziato il processo di attuazione dell’articolo 40del codi ce degli appalti ( la dematerializzazione del procedimento ) ed occorre dal 18 Aprile prossimo gestire il DGUE con i crismi del DPCM 13/11/14 ( Regole tecniche formazione documenti elettronici).
LA procedura terminera ad Ottobre .
http://www.rtd.cloud/wp-content/uploads/2019/04/logocasmall.png00vincenzo de priscohttp://www.rtd.cloud/wp-content/uploads/2019/04/logocasmall.pngvincenzo de prisco2018-04-09 18:03:452018-04-10 07:58:11Controlli semplificati Delibera 206/2018 ANAC, documento informatico DGUE
In questo breve post ci limiteremo a trattare degli affidamenti inferiori ad € 40.000, anche perchè proprio in questa fascia di prezzo troeveremo le novità piiù rilevanti .
Sorvolando le ormai più o meno abitudini consolidate, ad esempio la determinazione degli importi ex articolo 35 del Codice, i requisiti CAM dell’articolo 34 e la norma sui conflitti ex articolo 42 , ci soffermeremo sull’annosa questione degli inviti e defli affidamenti, che ad oggi sembrerebbe trovare una risoluzione nella motivazione forte finalizzata ad attuare il principio della concorrenza nell’accezione più amplia, a tal proproposito può essere di spunto la sentenza del TAR TOSCANA del 21/02/2018, che in sintesi riporto appresso e che allego integralmente :
Nel merito, il motivo è invece infondato; sul punto, è sufficiente richiamare la giurisprudenza, anche di questa Sezione (sentenza 22.12.2017 n. 1665), secondo cui: il principio di rotazione non ha carattere assoluto ma relativo, altrimenti esso limiterebbe il potere della stazione appaltante di garantire la massima partecipazione alla procedura di gara; si tratta di un principio servente e strumentale rispetto a quello della concorrenza (“Il principio di rotazione è servente e strumentale rispetto a quello di concorrenza e deve quindi trovare applicazione nei limiti in cui non incida su quest’ultimo. Nel caso di specie, all’avviso esplorativo hanno fornito riscontro due operatori di cui uno era il gestore uscente, e pertanto l’esclusione di quest’ultimo avrebbe limitato e non promosso la concorrenza nel mercato”, cfr. T.A.R. Toscana, II, 12.06.2017 n. 816); anche nella fattispecie, in presenza di due sole imprese (compreso il gestore uscente) la S.A. ha legittimamente deciso di ammettere Supermatic alla gara al fine di far prevalere l’esigenza del confronto concorrenziale rispetto al principio di rotazione.
Sul principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti le LLGG 4 proposte, consigliano l’adozione di un regolamento che meglio disciplini le diverse casistiche in funzione di una ripartizione servizi/lavori/forniture sulle fasce di prezzo.
L’avvio della procedura .
Si ricorda che lavvio della procedura inizia con la determina a contrarre ( che deve essere corretta, svuotata di inutili richiami normativi , si può partire ad esempio dall’articolo 192 del D.lgs 267/00 nota dello scrivente ).
I requisiti generali e speciali
L’OE deve essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 80 del D.Lgs 50/16, sommariamente:
idoneità professionale
capacita economica e finanziaria
capacità tecniche
A tal proposito, ricordo che vige ( e nel proseguire sarà ancora più chiaro ) l’articolo 15 del D.lgs 183/11.
Iniziamo ora a vedere qualche verà novità, i controlli sulle dichiarazioni rese per importo fino a 5000 euro, in caso di affidamento diretto, il RUP proceduralmente stipulerà il contratto :
Dietro presentazione di autocertificazione DPR 445/00 di possesso dei requisiti generali ( ed eventualmente anche speciali ex art 80)
Richiesta del DURC
Consultazione casellario ANAC
Per importi tra 5000 e 20000 € :
Acquisisce autocertificazioen 445/00
Consulta casellario ANAC con verifica dettagliata dei requisti dell’articolo 80 commi 1,4 e 5 lettera bcsul casellario ANAC
Per importi superiori ad € 20000 :
Procede come consuetudine di legge
In ogni caso queste semplificazioni sono facoltative, ed in fase di verifica successiva alla stipulazione, qualora le dichiarazioni fossero false si procederà con pronta comunicazione all’ANAC dell’illecito ( oltre che per dichiarazioni non vere) , si pagheranno solo i corrispettivi effettivamente maturati nei limiti dell’utilità ricevuta .TARTOSCANAROTAZIONE21FEBBRAIO2018
http://www.rtd.cloud/wp-content/uploads/2019/04/logocasmall.png00vincenzo de priscohttp://www.rtd.cloud/wp-content/uploads/2019/04/logocasmall.pngvincenzo de prisco2018-02-26 11:07:292018-02-26 14:01:35Le nuove LL.GG. 4 " PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI PUBBLICI DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA...
Preciso e premetto che questo post riporta solo ed esclusivamente una mia analisi, invero di interpretazione minoritaria e contrastante con talune notissime testate specializzate, una fra tutte:
L’ articolo 5 del codice degli appalti e gli articoli 4 e 16 del TU delle società partecipate ( D.Lgs 175/16)
L’articolo 5 del D.Lgs 50/16 elenca gli elementi ( che contemporaneamente devono esistere ) di esclusione dall’applicazione del codice , dettagliatamente :
a l’amministrazione giudicatrice esercita il controllo analogo
b oltre l’80% dei servizi svolti dalla persona giuridica controllata è attuazione statutaria attuata in convenzione
c nella persona giuridica controllata non vi è capitale privato
Già leggendo questi elementi è chiaro che i richiami sono propri, anche anche nel lessico, alle società pubbliche, come anche la rubrica della deliberazione 951.
Gli articoli 4 e 16 del TU delle partecipate chiaramente sono le fonti ispiratrici del predetto articolo del Codice Appalti e dettano alcuni parametri valutativi per srl e spa, non per le aziende costituite ai sensi dell’articolo 114 del Testo Unico degli ENTI LOCALI.
Casistiche e prassi:
Le aziende speciali svolgono attività prive di rilevanza economica come chiarito nell’articolo 113 bis del TUEL lett b.
Se la norma degli affidamenti in house avesse voluto coinvolgere anche le aziende speciali, avrebbe dovuto menzionarle, assieme alle istituzioni ( lett c ), invece la norma di primo e secondo livello richiama sempre le società partecipate ( lett a ).
Art. 113-bis (Gestione dei servizi pubblici locali privi di rilevanza economica)
Ferme restando le disposizioni previste per i singoli settori, i servizi pubblici locali privi di rilevanza economica sono gestiti mediante affidamento diretto a:
a) istituzioni;
b) aziende speciali, anche consortili;
c) società a capitale interamente pubblico a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l’ente o gli enti pubblici che la controllano.
Inoltre è opportuno ricordare che le aziende speciali non hanno degli affidamenti o delle concessioni, ma svolgono (in maniera analoga!!!) un compito, un servizio, un lavoro od una generica attività in seno ad una convenzione .
Ancora, volendo pensare ad affidamenti di lavori o servizi, sarebbero tutti nulli non potendoli programmare ex articolo 21 codice appalti.
Altro problema operativo, non di poco conto e nemmeno remoto, sarebbe l’applicazione dell’articolo 15 della 241/90 (accordi tra PA).
E poi, onestamente visto l’istituto del controllo analogo (proprio caratterizzante le AZIENDE SPECIALI), sarebbe difficile uscirne dalla casistica del conflitto d’interesse dell’articolo 42 del codice degli appalti.
Ma a questo punto nasce una questione verso la quale tutti hanno abbassato la guardia ed accettato che le Aziende SPECIALI SI INSERISSERO NELL’ELENCO delle società affidatarie in house ,
“perché la piattaforma ANAC permette l’iscrizione ?”
A mio avviso semplicemente perché queste in autonomia possono svolgere altri compiti non disciplinati dalla convenzione costitutiva, quindi possono partecipare, garantendone l’economicità, agli affidamenti ex articolo 36 del D.Lgs 50/16.
E poi, il normatore avrebbe potuto intitolare le LL GG
“Linee Guida per l’iscrizione nell’Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house ed aziende speciali previsto dall’art. 192 del d.lgs. 50/2016
http://www.rtd.cloud/wp-content/uploads/2019/04/logocasmall.png00vincenzo de priscohttp://www.rtd.cloud/wp-content/uploads/2019/04/logocasmall.pngvincenzo de prisco2018-01-21 12:58:362018-01-21 19:58:29Aziende speciali fuori dalla portata della Delibera ANAC 235/17 - Autorità Nazionale Anticorruzione Linee guida n. 7, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recanti « Linee Guida per l’iscrizione nell’ Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall’art. 192 del d.lgs. 50/2016 ».
Le nuove soglie europee per i contratti pubblici sono le seguenti:
per i lavori la soglia passa da 5.225 a 5.548 milioni di euro;
per gli appalti di servizi e forniture aggiudicati da amministrazioni che sono autorità governative centrali si passa da 135.000 a 144.000 euro;
per gli appalti di servizi e forniture aggiudicati da altre amministrazioni la soglia passa da 209.000 a 221.000 euro;
per gli appalti di lavori nei settori speciali si applicheranno le regole Ue delle direttive sopra i 5.548 milioni;
per gli appalti di servizi e forniture nei settori speciali si passa da 418.000 a 443.000 euro;
per le concessioni esiste una sola soglia che viene portata a 5.548 milioni come per i bandi di lavori.
http://www.rtd.cloud/wp-content/uploads/2019/04/logocasmall.png00vincenzo de priscohttp://www.rtd.cloud/wp-content/uploads/2019/04/logocasmall.pngvincenzo de prisco2017-12-26 10:29:022017-12-26 10:29:02Modifica delle soglie dell'articolo 35 del D.Lgs 50/16
La recente sentenza del TAR Veneto, Venezia, sez. III, n. 973/2017 , sembra finalmente far chiarezza su quel pasticciaccio che è rappresentato dal combinato art 77 comma 4 del D.lgs 50/16, la delibera 1007/2017 ANAC e la Vecchia LLGG sul RUP.
Il Responsabile Unico de Procedimento può far parte della commissione salvo che non sia manifestamente incompatibile .
Sappiamo tutti che stiamo trattando una neverending story , ma soprattutto per le piccole PP.AA questa è certamente una bella notizia.
http://www.rtd.cloud/wp-content/uploads/2019/04/logocasmall.png00vincenzo de priscohttp://www.rtd.cloud/wp-content/uploads/2019/04/logocasmall.pngvincenzo de prisco2017-11-19 18:16:012017-11-19 18:16:12Una buona notizia
Il RUP, come deliberato con n. 1007/2017 (LG3/2017 ANAC) può essere designato anche quando mancante di alcuni requisiti che verranno prestati da altri soggetti, nei fatti siamo al cospetto di un avvalimento del RUP.
Prtaicamente il RUP sarà ora una sorta di staff e non più una persona singola. Solo quando all’interno della PA non ci sono nemmeno tra i cc.dd. ausiliari dei requisiti si può ipotizzare la possibilità dell’esternalizzazione della funzione.
http://www.rtd.cloud/wp-content/uploads/2019/04/logocasmall.png00vincenzo de priscohttp://www.rtd.cloud/wp-content/uploads/2019/04/logocasmall.pngvincenzo de prisco2017-11-13 12:19:342017-11-13 12:33:37Linee guida ANAC sul RUP .
Come da articolo 36 comma 2 lett b del codice deli appalti, le stazioni appaltanti hanno l’obbligo di “consultare” almeno cinque operatori economici.
Giurisprudenza sul D.lgs 50/16 in merito agli inviti alla consultazione ancora non è presente ma torna utile la sentenza del TAR LOMBARDIA 694/2011 sugli affidamenti in economia.
In sintesi la sentenza chiarisce che qualora in risposta alla consultazione ci siano meno di cinque operatori comunque si può procedere con l’espletamento della gara. Quindi nessun limite minimo alle risposte di un numero minimo di 5 soggetti consultati.
Cosa fare nel caso in cui si procede per sorteggio pubblico ?
Purtroppo, nella stragrande maggioranza dei casi la pubblica estrazione è … TROPPO PUBBLICA, e viene violata la norma contenuta nell’articolo 53 ai commi 2,3 e 4, infatti vengono estratti i nominativi delle aziende commettendo il reato di violazione del segreto d’ufficio dell’articolo 326 c.p. La soluzione è attribuire un codice ad ogni operatore ed estrarre le ditte “CODIFICATE”
http://www.rtd.cloud/wp-content/uploads/2019/04/logocasmall.png00vincenzo de priscohttp://www.rtd.cloud/wp-content/uploads/2019/04/logocasmall.pngvincenzo de prisco2017-10-17 12:42:082017-10-17 12:43:59I soggetti da consultare nelle negoziate, in risposta ad alcuni dubbi evergreen .
L’ANAC con proprie linee guida, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, stabilisce le modalita’ di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualita’ delle procedure di cui al presente articolo, delle indagini di mercato, nonche’ per la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici. ((Nelle predette linee guida sono anche indicate specifiche modalita’ di rotazione degli inviti e degli affidamenti e di attuazione delle verifiche sull’affidatario scelto senza svolgimento di procedura negoziata, nonche’ di effettuazione degli inviti quando la stazione appaltante intenda avvalersi della facolta’ di esclusione delle offerte anomale.)) Fino all’adozione di dette linee guida, si applica l’articolo 216, comma 9.
Il punto 4.3.2. richiama in estrema sintesi il contenuto già riportato nel seguente post:
http://www.rtd.cloud/wp-content/uploads/2019/04/logocasmall.png00vincenzo de priscohttp://www.rtd.cloud/wp-content/uploads/2019/04/logocasmall.pngvincenzo de prisco2017-10-16 15:47:082017-10-16 15:47:08Aggiornamento della Linea Guida n.4 ANAC (sotto-soglia)
In questo secondo focus ci occuperemeo degli acquisti compresi tra i 40000 € ed il sotto soglia ( art 35 D.Lgs 50/16).
Ai sensi del 36 comma 2 lett b, i contratti con oggetto beni e servizi con importi tra i 40000 € ed il sotto soglia “possono” essere affidati colla procedura negoziata invitando all’arena competitiva almeno cinque operatori economici, se esistenti .
L’individuazione si avrà :
da indagini di mercato
dalla consultazione dell’elenco degli operatori economici
In ogni caso deve essere garantità l’imparzialità procedurale col sistema della rotazione degli inviti .
Per prima cosa si procede colla determinazione a contrarre che almeno conterrà :
interesse pubblico da soddisfare
caratteristiche salienti e caratterizzanti i servizi/beni da acquisire
i criteri dell’invito
i criteri di scelta dell’offerta
Le fasi successive sono TRE :
SVOLGIMENTO di indagini di mercato o consultazione di elenchi per il confronto competitivo
Confronto competitivo
Stipulazione del contratto
SVOLGIMENTO di indagini di mercato o consultazione di elenchi per il confronto competitivo.
1.a INDAGINI DI MERCATO
Occorre , come atto prodromico, per conoscere la costituzione del mercato, i concorrenti potenziali e chi tra questi è realmente interessato, le soluzioni tecniche e di scienza disponibili, condizioni commerciali . Chiaramente l’invito all’indagine non fa nascere nessuna pretesa di stipulazione o di invito alla fase competitiva.
L’avviso col quale si innesca deve essere scritto sul profilo del committente ed in AT alla voce BANDI DI GARA E CONTRATTI ( art 37 D.lgs 33/13) e deve contenere :
stima del valore dell’affidamento
elementi essenziali e caratterizzanti del contratto
i requisiti di idoneità professionale
i requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica, etc
il numero minimo / massimo di partecipanti che ci saranno
criteri selettivi dell’OE
Modalità di contatto con la SA / RUP
Facoltà di procedere con sorteggio pubblico ( da comunicare con succesiva pubblicazione)
1.b LA CONSULTAZIONE DEGLI ELENCHI
GLi elenchi ( ed il MEPA potrebbe essere già considerato tale ) devono essere costituiti per avviso pubblico da inserire ex articolo 37 D.Lgs 33/13 in AT.
L’avviso deve contenere e palesare la volontà della SA di realizzare un elenco con classificazione merceologica e di importi , ove attingere per le procedure sotto soglia ( anche non competitive) , ed ovviamente gli istanti devono esser in possesso dei requisiti del’articolo 80, io consiglio di far già in questa fase compilare il DGUE.
L’iscrizione non contiene limiti temporali e deve essere valutata con successivo atto entro trenta giorni dalla ricezione dell’istanza.
Nell’avviso può essere disciplinato il sistema sanzionatorio per la radiazione o per la mancata risposta per tre inviti consecutivi, consiglio l’utilizzo della PEC o dei FORMULARI INFORMATICI per la gestione dell’albo.
2. Confronto competitivo
Finita l’indagine di mercato, ovvero consultati gli elenchi, la SA in modo non discriminatorio invita almeno cinque operatori economici, e nel caso che abbia pubblicizzato il sorteggio lo esegue dando pubblicità dell’evento , ma attenzione a non far rendere noti i nominativi prima della scadenza della consegna delle offerte ( differimento del diritto di accesso ex articolo 53 comma 2 lett b )
Individuati gli OE , sono invitati a presentare offerta a mezzo :
PEC
Lettera ( articolo 75 co 3)
modalità proprie dei mercati elettronici
Ovviamente tutti gli operatori devono essere invitati contemporaneamente.
L’invito conterrà :
oggetto prestazionale
requisiti generali
termine di presentazione e validità temporale dell’offerta
termine per la consegna /esecuzione
criteri di aggiudicazione ( ed elementi di valutazione ed equazioni ponderali nel caso di offerta economicamente più vantaggiosa)
misura delle penali
garanzie eventuali
il RUP
volontà o meno di applicare l’articolo 97 c. 8
eventuale foglio dei patti / capitolato e schema di contratto
Eventuale esonero ( motivato) dal DUVRI
Ricevute le istanze ( offerte) si procede con i pubblici seggi di gara, inutile ricordare l’importanza della verbalizzazione e che occorre verificare le autodichiarazioni solo dell’aggiudicatario.
3.Stipulazione del contratto.
La stipulazione avverrà di norma con i metodi della corrispondenza commerciale, articolo 32 coma 14 ( di norma, attenzione alle specificità) , non si applica l’articolo 32 comma 1o, e tutti i fatti ( indagini, sorteggi,scelte) vanno pubblicati ai sensi del combinato articolo 29 D.lgs 50/16 e 37 D.lgs 33/13.
http://www.rtd.cloud/wp-content/uploads/2019/04/logocasmall.png00vincenzo de priscohttp://www.rtd.cloud/wp-content/uploads/2019/04/logocasmall.pngvincenzo de prisco2017-09-27 12:58:532017-09-27 15:01:07Acquisti sotto soglia con procedure negoziate, secondo focus .
Il correttivo contenuto nel D.Lgs 56/17 ha non poco turbato le SS.AA. che stavano abituandosi alle nuove procedure e adoperando i nuovi processi interni.
Le norme fondamentali di interesse sono l’articolo 36, il 30 la LG ANAC n.4 ( in sostituzione parziale del DPR 207/10) ed un poco di giurisprudenza ( presa dal previgente D.lgs 163/06 ed anche dal 50 ).
E’ noto che il D.lgs 50/16 non contempla più gli acquisti in economia all’uopo delle procedure competitive e negoziate sotto soglia , con alcune semplificazioni, in particolare l’abolizione del regolamento ex articolo 125 comma 10 del D. Lgs 163/06.
La differenza non è solo operativa o semantica, infatti con gli acquisti in economia il RUP si impegnava agli adempimenti, con le procedure negoziate sotto soglia esiste un rapporto trilaterale, la PA, il RUP che esegue le volontà della PA ed l’operatore economico.
Tuttavia resta il problema della rotazione.
In risposta voglio ricordare che la rotazione si attua a due livelli :
Una modifica importante, soprattutto per i piccoli operatori economici, è contenuta nell’articolo 93 del codice che sancisce la facoltà e non piu l’obbligo della stazione appaltante di chiedere la garanzia provvisoria quando si usa la procedura diretta dell’articolo 36 comma 2 lett a ( affidamento diretto ).
Qualche problema ancora resta invece sulla motivazione ( che ai sensi dell’articolo 3 della 241/90) deve sempre esserci sulla scelta del contraente ed anche sul punto cruciale delle fasi, infatti all’articolo 32 comma 2 si è autorizzati ad usare la determina semplificata dove già ab origine è individuato il costo del bene / servizio ed il nome dell’affidatario, ebbene è evidente che questo modo di operare è contrastante con l’articolo 192 del D.lgs 267/00 , sarebbe meglio chiamare questo atto ( che diventa amministrativo e non prodromico ) con un altro nome, determina di affidamento.
Vediamo quali sono gli elementi della deermina a contrarre propriamente detta:
Interesse pubblico
caratteristiche di massima del bene / servizi da acquisire
importo massimo stimato e copertura finanziaria
procedura che si intende utilizzare, ed il perchè
i criteri per selezionare OE ed Offerte
le condizioni contrattuali salienti
Mentre per la determina semplificata ( DETERMINA DI AFFIDAMENTO) ex articolo 32 comma 2 del 50
oggetto dell’affidamento
importo ( certo ) e fornitore
le ragioni della scelta
il possesso dei requisiti generali del fornitore
E’ chiara una cosa, la possibilità di commettere l’acquisto in violazione della copertura finanziaria, a reponsabilità del RUP.
Tornando al maggiore dei problemi, quello della rotazione , il comma 1 dell’articolo 36 è chiaro nel descrivere l’eccezionalità della conferma dell’operatore uscente, nella motivazione la SA deve dar conto :
di assenza di alternative
grado di soddisfazione maturato ( tempi e costi pattuiti )
competitivtà del prezzo / qualità servizi
La stipula del contratto e la pubblicità notiziale.
Ai sensi del comma 14 dell’articolo 32 per importi fino a 40000 € la stipulazione è del tipo informale ed avviene mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio, io consiglierei la PEC, ed inoltre non si applica lo stand still period ( articolo 32 comma 10 lett . b).
La pubblicità notiziale avverrà mediante l’inserimento in AT :
provvedimenti dirigenziali
bandi di gara e contratto
file anac art 1 comma 32 l. 190/12
http://www.rtd.cloud/wp-content/uploads/2019/04/logocasmall.png00vincenzo de priscohttp://www.rtd.cloud/wp-content/uploads/2019/04/logocasmall.pngvincenzo de prisco2017-09-20 18:08:082017-09-21 14:20:40Acquisti sotto soglia con procedure negoziate, primo focus .
Ancora si vocifera in giro che le Istituzioni Scolastiche Autonome abbiano l’obbligo di acquisire in MEPA per gli importi pari o superiori ad € 1000.
Questa convinzione è sbagliata, deriva da una lettura errata dell’aritcolo 1 comma 502 della L. 208/2015 ( Finanziaria per il 2016 ) che riporto
502. All’articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: «Dal 1º luglio 2007,» sono soppresse; b) al primo periodo, dopo le parole: «per gli acquisti di beni e servizi» sono inserite le seguenti: «di importo pari o superiore a 1.000 euro e»;
Questa norma modifica l’articolo 1 comma 450 della L. 296/2006 ( Finanziaria per il 2007 ) , della quale riporto la previgenza :
Dal 1° luglio 2007, le amministrazioni statali centrali e
periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni
universitarie, per gli acquisti di beni e servizi al di sotto della
soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato
elettronico della pubblica amministrazione di cui all’articolo 328,
comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le
facolta’ previsti …
quindi molto semplicemente dalla modifica apportata alla lettera dell’articolo 1 comma 450 della L. 296/06 da parte dell’articolo 1 comma 502 della legge 208/15 avremo il seguente contenuto normattivo , oggi vigente :
Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonche’ gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario
Quindi le ISA non hanno l’obbligo ma solo la facoltà di utilizzare il MEPA, le altre PP.AA. hanno l’obbligo del MEPA a partire da 1000 € .
Vale la pena ricordare in questo post chec occorre stare molto attenti quando si gestiscono le gare col MEPA , infatti sia DPR 642/72 che l’articolo 53 comma 3 delle regole dell’e-procurement impongono che che :
Il Soggetto Aggiudicatore è tenuto ad assicurare, tra l’altro, il rispetto delle norme sull’imposta di bollo e degli adempimenti pubblicitari, documentali,tributari e fiscali, nonché, in generale, degli adempimenti richiesti dalle normeapplicabili al procedimento posto in essere e al relativo Contratto stipulato.
Quindi c’è il chiaro concorso in evasione di imposta di bollo tra Aggiudicatario ed Aggiudicatore . Come sempre ho riportate le norme per permettervi di poter constatare oggettivamente i fatti, in allegato :
http://www.rtd.cloud/wp-content/uploads/2019/04/logocasmall.png00vincenzo de priscohttp://www.rtd.cloud/wp-content/uploads/2019/04/logocasmall.pngvincenzo de prisco2017-09-19 15:33:482017-09-19 15:35:07Chiarimenti sull'obbligo del MEPA da parte di alcune SA e del versamento dell'imposta di bollo.
La motivazione in merito alla scelta dell’affidatario è comunque obbligatoria e ricollegata all’art. 3 L.241/1990 (è peraltro prevista anche dall’art. 32, c.2, tra i contenuti minimi della determina a contrattare semplificata per gli affidamenti diretti).
L’acquisizione dei due preventivi è facoltativa, ma rappresenta una “best practice”. Va in ogni caso verificata l’economicità, anche mediante un confronto con la spesa per precedenti affidamenti o con il corrispettivo riconosciuto da altre amministrazioni per affidamenti analoghi.
“4.3.1 In ottemperanza agli obblighi di motivazione del provvedimento amministrativo sanciti dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 e al fine di assicurare la massima trasparenza, la stazione appaltante motiva in merito alla scelta dell’affidatario, dando dettagliatamente conto del possesso da parte dell’operatore economico selezionato dei requisiti richiesti nella determina a contrarre o nell’atto ad essa equivalente, della rispondenza di quanto offerto all’interesse pubblico che la stazione appaltante deve soddisfare, di eventuali caratteristiche migliorative offerte dall’affidatario, della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione, nonché del rispetto del principio di rotazione.
4.3.2 Il rispetto del principio di rotazione espressamente sancito dall’art. 36, comma 1, del Codice dei contratti pubblici fa sì che l’affidamento al contraente uscente abbia carattere eccezionale e richiede un onere motivazionale più stringente. La stazione appaltante motiva tale scelta in considerazione o della riscontrata effettiva assenza di alternative ovvero del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d’arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e in ragione della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento, anche tenendo conto della qualità della prestazione.
4.3.3 L’onere motivazionale relativo all’economicità dell’affidamento può essere soddisfatto, ad esempio, mediante un confronto con la spesa per precedenti affidamenti o con il corrispettivo riconosciuto da altre amministrazioni per affidamenti analoghi o, se ritenuto opportuno, mediante il confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici, la quale rappresenta una best practice anche alla luce del principio di concorrenza.
4.3.4 Per affidamenti di modico valore, ad esempio inferiori a 1.000 euro, o per affidamenti effettuati nel rispetto di apposito regolamento (ad esempio regolamento di contabilità) già adottato dalla stazione appaltante, che tiene conto dei principi comunitari e nazionali in materia di affidamento di contratti pubblici, la motivazione può essere espressa richiamando il regolamento stesso.
4.3.5 In caso di affidamento diretto, è facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia provvisoria di cui all’art. 93, comma 1, del Codice dei contratti pubblici. La stazione appaltante ha, altresì, la facoltà di esonerare l’affidatario dalla garanzia definitiva di cui all’art. 103 del Codice dei contratti pubblici, in casi specifici, e alle condizioni dettate dal comma 11 del citato art. 103”.
http://www.rtd.cloud/wp-content/uploads/2019/04/logocasmall.png00vincenzo de priscohttp://www.rtd.cloud/wp-content/uploads/2019/04/logocasmall.pngvincenzo de prisco2017-09-12 17:40:222017-09-12 17:40:50Novità in consultazione per gli affidamenti diretti ex articolo 36 comma 2 lett.a
Tra qualche giorno il post sarà arricchito da un tutorial per la normalizzazione dei valori aggiudicati sui requisiti qualitativi utilizzando le procedure del vecchio DPR 207/10….continuate a seguirmi
Riporto una sentenza che avvalora ulteriormente le mie raccomandazioni.
1. Nel “confronto a coppie” la comparazione tra coppie di offerte è mediata dall’ attribuzione da parte di ciascun commissario di un punteggio – che va da un minimo ad un massimo – a quella di esse che considera prevalente, e, in pari tempo, dà conto del grado di tale prevalenza ovvero di parità tra di esse.
Per espressa previsione delle linee guida di cui all’allagato G del Regolamento recato dal d.P.R. n.207 del 2010, al punteggio di ciascun commissario di gara corrisponde un giudizio di preferenza variamente graduato espresso in forma lessicale che, sommato a quello degli altri commissari, individua la preferenza della commissione sull’offerta di ciascun concorrente e che vale come motivazione del punteggio finale da essa attributo
In tal senso è del resto il costante orientamento di questo Consiglio, da cui non si ha ragione di dissentire, a mente del quale – al fine altresì di non consentire un inammissibile sindacato sul merito dei punteggi attributi dalla commissione di gara – “non sussiste alcun vizio di motivazione laddove il metodo di valutazione è basato sul c.d.confronto a coppie” (cfr., Cons.Stato, sez.III, n.2050/2015).
È appena il caso di aggiungere che, una volta accertata la correttezza dell’applicazione del metodo del confronto a coppie ovvero quando non ne sia stato accertato l’uso distorto o irrazionale, non c’è spazio alcuno per un sindacato del giudice amministrativo nel merito dei singoli apprezzamenti effettuati.
Consiglio di Stato sez. VI 19/6/2017 n. 2969
http://www.rtd.cloud/wp-content/uploads/2019/04/logocasmall.png00vincenzo de priscohttp://www.rtd.cloud/wp-content/uploads/2019/04/logocasmall.pngvincenzo de prisco2017-07-05 15:09:412018-11-25 08:10:44Il Confronto a Coppie
Nella fase di progettazione, occorre quantizzare il costo della manodopera, infatti l’articolo 23 comma 16 recita :
Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, il costo del lavoro e' determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente piu' rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro e' determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico piu' vicino a quello preso in considerazione.
Qualora le tabelle non fossero aggiornate vige il principio dell’ultravigenza dell’articolo 216 comma 4 D.lgs 50/16.
Tuttavia l’onere non è solo della SA, infatti troviamo la norma “ad incastro” per l’OE nell’articolo 95 comma 10,
((10. Nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delle forniture senza posa in opera, dei servizi di natura intellettuale e degli affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a). Le stazioni appaltanti, relativamente ai costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione procedono a verificare il rispetto di quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d).))
Altro approfondimento importante riguarda i nuovi principi di trasparenza, infatti il conubbio tra l’articolo 29 del codice appalti e l’articolo 37 del D.Lgs 33/13 diviene sempre forte,
1. Tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonche' alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni, compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'articolo 5, ((alla composizione della commissione giudicatrice e ai curricula dei suoi componenti)) ove non considerati riservati ai sensi dell'articolo 53 ovvero secretati ai sensi dell'articolo 162, devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell' articolo 120 ((, comma 2-bis,)) del codice del processo amministrativo, sono altresi' pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito ((della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, nonche' la sussistenza dei requisiti)) economico-finanziari e tecnico-professionali. ((Entro il medesimo termine di due giorni e' dato avviso ai candidati e ai concorrenti, con le modalita' di cui all'articolo 5-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale o strumento analogo negli altri Stati membri, di detto provvedimento, indicando l'ufficio o il collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti. Il termine per l'impugnativa di cui al citato articolo 120, comma 2-bis, decorre dal momento in cui gli atti di cui al secondo periodo sono resi in concreto disponibili, corredati di motivazione.))
In estrema sintesi tutte le fasi, della gara ( endogene ed esogene) vanno riportate in BANDI DI GARA E CONTRATTI di AT, e con taluni automatismi e protocolli propri del CAD vanno anche comunicati agli attori economici.
Gli operatori economici entro due giorni dalla pubblicazione saranno dotati di un accesso riservato all'area istituzionale della SA dove possano verificare i carteggi ( e non solo i report tabellari degli esiti di gara ).
Puo sembrare una soluzione complessa, ma da anni vi sto invitando a dotarvi di strumenti WEB conformi alle norme.
http://www.rtd.cloud/wp-content/uploads/2019/04/logocasmall.png00vincenzo de priscohttp://www.rtd.cloud/wp-content/uploads/2019/04/logocasmall.pngvincenzo de prisco2017-06-10 13:29:012017-09-01 11:49:55Alcuni approfondimenti sul correttivo al codice appalti
Affidamento Diretto ed accountability, la differenza con l’incarico fiduciario.
“… una rosa è una rosa, è una rosa è ,una rosa”…….. scriveva Gertrude Stein e cantava Franesco De Gregori, mi vien da dire allora che l’affidamento diretto, citato ben tre volte , articolo 31 coma 8 , 32 comma 2 e 36 comma 2 lett a …è un “affidamento diretto, è un affidamento diretto”…..
Chi continuerà a scappare dall’affidamento diretto, magari ricorrendo a forme “bastarde” come gli acquisti infra 40000 con la procedura negoziata vedrà sempre più peggiorare la propria situazione per il grosso costo – opportunità che si tramuta in DANNO ERARIALE .
Certo è che chi ha il coraggio di usare gli strumenti di legge non deve essere considerato un folle spericolato.
Vediamo un poco la differenza tra l’affidamento diretto e l’incarico fiduciario.
Sono istituti molto, ma molto diversi tra loro, gli elementi di maggior differenza sono :
L’ambito di applicazione
I controlli passivi
Per quanto riguarda gli ambiti, l’incarico fiduciario è proprio delle consulenze , cfr art 7 D.lgs 165/01 ed a differenza dell’affidamento diretto, i controlli passivi sono molto meno insistenti , diciamo quindi che tra i due istituti c’è una grossa discriminante, quella dell’accountability.
L’aver tolto dal codice degli appalti i termini “adeguatamente , motivato” certamente non significa che le acquisizioni possono farsi senza logia e senza confronto, tanto è vero che la norma non può che essere ispirata dagli articoli 97 Cost e 3 comma 1 della L. 241/90 .
Fine prima parte.
http://www.rtd.cloud/wp-content/uploads/2019/04/logocasmall.png00vincenzo de priscohttp://www.rtd.cloud/wp-content/uploads/2019/04/logocasmall.pngvincenzo de prisco2017-05-17 04:51:472017-09-01 11:49:27Affidamento diretto PRIMA PARTE
Nell’ultimo post ho analizzato le modifiche apportate dal correttivo al CCP di maggiore impatto per gli OE.
Ora, velocemente vediamo le novità più importanti per le SA.
– Qualificazione per la programmazione degli acquisti a partire da 40000 € ( anche con la ISO 37001, si ricorda che la Consulenti Associati è gia presente in MEPA per la redazione di modelli atti a chiedere la certificazione )
– costo della manodopera: se ne prevede la specifica individuazione ai fini della determinazione della base d’asta
– albo dei collaudatori: è stato inserito l’obbligo, per le amministrazioni, di scegliere i collaudatori da un apposito albo
– modifica dell’articolo 36 comma 2 lett. a), non occorre invitare più operatori economici per l’affidamento diretto
– semplificazione sui controlli ( articolo 13 L. 180/11 )
Si fa notare che le modifiche all’articolo 36 comporteranno l’obbligo di rispettare l’articolo 30 del CCP e 97 Costituzione, e leggendo tra le righe, rappresentano una vera e propria presa di posizione del legislatore sulle soft law ( cfr delib 1097/16 ANAC)
http://www.rtd.cloud/wp-content/uploads/2019/04/logocasmall.png00vincenzo de priscohttp://www.rtd.cloud/wp-content/uploads/2019/04/logocasmall.pngvincenzo de prisco2017-04-19 18:59:262017-04-19 18:59:26Le prime nuove sul Codice dei Contratti Pubblici ver 2.0, altre novità
Queste solo alcune delle tante novità …la storia continua
1) Tolta la sanzione per il ricorso al soccorso istruttorio ( è stata introdotta una penalità per il rating di impresa)
2) Riduzione di un ulteriore 50 % sull’importo della cauzione per le piccole e micro imprese
3) Riforma profonda dell’articolo 105 ( sub appalto)
4) Previsto il sub appalto anche per servizi e forniture
5) Allert sul sub appalto per lavori ” attenzionati ” dall’articolo 1 comma 53 della l. 190/12
6) Ora il RUP, con forme motivazione, può essere membro di commissione valutativa ( art 77 co 4)
7) Riforma e declassamento del rating di impresa, da qualificante a premiante per il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
…e non finisce qui.
http://www.rtd.cloud/wp-content/uploads/2019/04/logocasmall.png00vincenzo de priscohttp://www.rtd.cloud/wp-content/uploads/2019/04/logocasmall.pngvincenzo de prisco2017-04-18 16:58:442017-04-18 16:58:44Le prime nuove sul Codice dei Contratti Pubblici ver 2.0
Il giorno 19 Aprile sarà pubblicato in GURI il correttivo degli appalti, grandi novità per la qualificazione del fornitore e soprattutto per la qualificazione della stazione appaltante.
Alcune semplificazioni che vanno a coordinarsi con lo stauto delle imprese , in particolare con l’articolo 13 della L. 180/11.
In programmazione diverse giornate formative.
http://www.rtd.cloud/wp-content/uploads/2019/04/logocasmall.png00vincenzo de priscohttp://www.rtd.cloud/wp-content/uploads/2019/04/logocasmall.pngvincenzo de prisco2017-04-17 18:07:222017-04-17 18:07:22CODICE DEGLI APPALTI 2.0
Riporto il progetto di modifica degli affidamenti diretti per rendere piu chiare le cose sulle procedure di acquisto :
Art.
ART. 13 (Modifiche all’articolo 32 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)
1. All’articolo 32 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, è inserito, in fine, il seguente periodo: “Per gli affidamenti di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può avviare la procedura di affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta e il possesso dei requisiti di carattere generale.”;
Ovviamente cambiano anche i controlli ( snellendo il processo)
ART. 15 (Modifiche all’articolo 36 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)
….
5. Nel caso in cui la stazione appaltante abbia fatto ricorso alle procedure negoziate, la verifica dei requisiti avviene esclusivamente sull’aggiudicatario. La stazione appaltante può comunque estendere le verifiche agli altri partecipanti. Le stazioni appaltanti devono verificare il possesso dei requisiti economici e finanziari e tecnico professionali se richiesti nella lettera di invito o nel bando di gara. Ai fini dell’aggiudicazione, nei casi di cui al comma 2, lettera a), le stazioni appaltanti, relativamente ai requisiti di carattere generale, verificano esclusivamente il documento unico di regolarità contributiva (DURC) e quanto previsto dal comma 5, lettera b), dell’articolo 80.”;
A presto, ci sentiamo per le modifiche definitive in GU.
http://www.rtd.cloud/wp-content/uploads/2019/04/logocasmall.png00vincenzo de priscohttp://www.rtd.cloud/wp-content/uploads/2019/04/logocasmall.pngvincenzo de prisco2017-03-30 15:51:172017-03-30 15:51:17il nuovo articolo 36 comma 2 lett.a degli appalti
Analizzando la documentazione fiscale di diverse PP AA , son saltate fuori diverse fatture emesse per l’importo complessivo con l’esclusione dell’IVA ai sensi dell’articolo 15 del DPR 633/72.
Il caso è da tenere sotto controllo per le implicazioni che analizzeremo a breve, ma prima facciamo una distinzione tra l’esenzione e l’esclusione dall’Imposta sul Valore Aggiunto anche se sommaria per non complicare la lettura :
– le operazioni escluse, sono disciplinate in via generale dagli articoli 7 e 74 del DPR 633/72, e nello specifico ( nella maggior parte dei casi ) dall’articolo 15 che riporto :
Esclusioni dal computo della base imponibile ((Non concorrono a formare la base imponibile: 1) le somme dovute a titolo di interessi moratori o di penalita' per ritardi o altre irregolarita' nell'adempimento degli obblighi del cessionario o del committente; 2) il valore normale dei beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono in conformita' alle originarie condizioni contrattuali, tranne quelli la cui cessione e' soggetta ad aliquota piu' elevata; 3) le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte, purche' regolarmente documentate; 4) l'importo degli imballaggi e dei recipienti, quando ne sia stato espressamente pattuito il rimborso alla resa; 5) le somme dovute a titolo di rivalsa dell'imposta sul valore aggiunto. Non si tiene conto, in diminuzione dell'ammontare imponibile, delle somme addebitate al cedente o prestatore a titolo di penalita' per ritardi o altre irregolarita' nella esecuzione del contratto)).
Commercialmente la maggior parte dei casi in cui una PA riceve una fattura escluso articolo 15 si riferisce al comma 3, quasi mai tutto l’importo è soggetto all’esclusione, faccio un esempio :
Una fattura per il sito web potrebbe essere di questo tipo :
– Spese anticipate per il servizio di hosting € 100.00 iva esclusa articolo 15 DPR 633/72
– compenso per la realizzazione della pagina istituzionale € 2000.00 iva al 22%
E’ chiaro che il fornitore del servizio ha speso 100 euro ( comprensivo di iva) in nome e per conto della PA e che ci guadagna 2000 euro.
ESENZIONE DI IVA.
L’esenzione di iva non rientra nei requisiti degli articoli 7 e 74 del DPR IVA ma per alcuni motivi l’ iva è pari a 0, sono i casi elencati dall’articolo 10 del DPR che non riporto per la lunghezza.
Le operazioni esenti sono soggette ad imposto di bollo qualora superiori ad € 77,47.
Ma perchè parlare del testo unico dell’imposta sul valore aggiunto ?…. ecco il nodo della questione…..
Chi partecipa ad una gara di appalto deve avere un profitto d’impresa, tanto è vero che le offerte anomale ai sensi dell’articolo 97 del D.lgs 50/16 vanno valutate ( scartate).
Presentare indi, una fattura per un solo servizio od opera o fornitura, completamente esclusa dall’iva, significa che fornisco qualcosa, ad esempio un Personal Computer ad EURO 1500 non guadagnandoci nulla, ho solo agito come mandantario della PA per la conclusione di un contratto, caso ANOMALO, irreale.
In tutto questo nasce un altro adempimento da farsi, infatti il DM 25/09/2015 attua l’articolo 1 comma 2 lett r del D.Lgs 231/07, indicanco i segnali di anomalia per le segnalazioni ANTIRICLAGGIO ( vecchio post ) e tra gli elementi “sospetti” c’è proprio la partecipazioni a lucro ZERO da parte di soggetti economici ( commerciali) .
L’improvvisazione diviene sempre più pericolosa, una volta rilevata l’operazione sospetta, questa deve essere “trattata” ed è cura del RUP e del RPC o del referente del RPC fare le segnalazioni ex articolo 41.
http://www.rtd.cloud/wp-content/uploads/2019/04/logocasmall.png00vincenzo de priscohttp://www.rtd.cloud/wp-content/uploads/2019/04/logocasmall.pngvincenzo de prisco2017-03-05 11:39:532017-09-01 11:14:44Differenze tra esenzione ed esclusione dell'IVA, come incidono le voci sulle gare di appalto e sull'ANTIRICICLAGGIO nelle PA.
ha impartito nuove indicazioni operative per il corretto perfezionamento del codice identificativo della gara (CIG). '>
Con la recente deliberazione n. 1 dell’11 gennaio 2017 l’Autorità Anticorruzione ha impartito nuove indicazioni operative per il corretto perfezionamento del codice identificativo della gara (CIG).
Tra le nuove prescrizioni impartite su iniziativa dell’ANAC si segnalano, in particolare, le seguenti: 1. le stazioni appaltanti sono tenute ad acquisire il relativo CIG solo prima dell’indizione della procedura; 2. entro il termine massimo di novanta giorni dall’acquisizione del CIG, il RUP è tenuto ad accedere nuovamente al sistema SIMOG e a inserire a sistema la data di pubblicazione della procedura e il termine per la presentazione delle offerte. Sia pur nel silenzio della delibera, le predette attività non potranno essere materialmente realizzate per i CIG acquisiti in forma semplificata (SMARTCIG), fatta salva la possibilità, da parte di ANAC, di modificare il relativo software ed introdurre, anche per gli SMART, i relativi nuovi adempimenti; 3. entro il termine massimo di novanta giorni dall’acquisizione del CIG, se la stazione appaltante ha ritenuto di non andare avanti con la procedura, il RUP deve provvedere alla cancellazione del codice sul sistema SIMOG (nulla si dice, anche in questo caso, per quanto concerne gli SMART CIG); 4. entro il termine massimo di novanta giorni dalla entrata in vigore della predetta deliberazione n. 1/2017 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 01.02.2017), il RUP deve perfezionare tutti i CIG precedentemente acquisiti sul sistema SIMOG e non ancora perfezionati. Il mancato rispetto dei nuovi adempimenti comporterà, rispettivamente: a. l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria: i. da un minimo di euro 250,00 ad un massimo di euro 25.000,00 per i RUP che rifiutano od omettono, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti dall’Autorità; ii. da un minimo di euro 500,00 ad un massimo di euro 50.000,00 per i RUP che forniscono informazioni o esibiscono documenti non veritieri; b. la cancellazione automatica del CIG non perfezionato; c. la perseguibilità della stazione appaltante che abbia utilizzato il CIG cancellato, per violazione delle norme: i. sulla trasmissione delle informazioni obbligatorie all’Autorità (monitoraggio SIMOG); ii. sulla contribuzione di gara; iii. sulla tracciabilità dei pagamenti (legge n. 136/2010); d. la responsabilità penale (non è chiaro, peraltro, in relazione a quale precisa fonte normativa); e. la responsabilità erariale. A fondamento dei nuovi obblighi, ANAC evidenzia che “dalle verifiche compiute dell’Autorità sul sistema SIMOG, relativamente agli anni pregressi, non risultano perfezionati svariati CIG” e che ciò, tra l’altro, arreca “un danno in termini contributivi all’Autorità”, anche perché il mancato perfezionamento del CIG non consente agli operatori economici di procedere, a loro volta, al pagamento del contributo posto a loro carico. I nuovi adempimenti si aggiungono ad un’ampia serie di prescrizioni che i responsabili del procedimento devono adempiere, pena l’applicazione di specifiche e gravose sanzioni. Di seguito si segnalano, a tale proposito, alcuni adempimenti, con un’elencazione – in ordine sparso – che vuole essere soltanto esemplificativa e che risulta, purtroppo, non esaustiva di tutti gli svariati compiti assegnati al responsabile del procedimento. Più in particolare, il RUP incaricato di seguire l’affidamento di un contratto pubblico dovrà sempre avere cura, quantomeno, di: 1. scaricare il bollettino MAV sul sito di ANAC per pagare, ogni quadrimestre, i contributi dovuti all’Autorità, pena l’attivazione della procedura per la riscossione coattiva; si segnala, peraltro, che dalla delibera oggetto di esame è stato possibile apprendere che l’ANAC ha anche adottato un’apposita ed ulteriore delibera con la quale disciplina la misura della contribuzione dovuta per l’anno 2017 (i contenuti di tale delibera, tuttavia, non risultano esser stati ancora pubblicati sul sito dell’Autorità né in Gazzetta Ufficiale, con la conseguenza che, attualmente, non è dato di conoscere se la contribuzione da versare nel 2017 a favore di ANAC resterà invariata rispetto al 2016, o se la stessa subirà aumenti oppure ‒ insperate ‒ diminuzioni); 2. effettuare tutti gli adempimenti in materia di trasparenza disciplinati dall’art. 29 d.lgs. n. 50/2016, pubblicando (nel rispetto della delibera ANAC n. 1310/2016) gli atti della procedura: a. sul profilo del committente della stazione appaltante; b. sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (oppure all’interno del corrispondente sito regionale); c. sulla piattaforma digitale istituita presso l’ANAC (attualmente non attiva); 3. curare la raccolta dei dati necessari ai fini della successiva trasmissione annuale all’ANAC ai fini del rispetto della normativa anticorruzione, ai sensi dell’art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012; 4. verificare che tutte le fatture elettroniche fatte pervenite dagli operatori economici siano state corredate di CIG (ed, eventualmente, del codice unico di progetto ‐ CUP); 5. curare gli adempimenti connessi al Sistema informatico di monitoraggio delle opere incompiute SIMOI; 6. curare gli adempimenti connessi alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche ‐ BDAP; 7. curare l’effettuazione dei controlli (senza limiti minimi di importo) sull’effettivo possesso, da parte dell’operatore economico dei requisiti di cui all’art. 80 d.lgs. n. 50/2016, consistenti nella richiesta, quantomeno, dei seguenti certificati: a. visura camerale; b. casellario giudiziario relativo a presidente del consiglio di amministrazione, amministratore unico, amministratori delegati (anche se titolari di una delega limitata a determinate attività ma che per tali attività conferisca poteri di rappresentanza), membri del collegio sindacale (nelle società con sistema di amministrazione tradizionale), membri del comitato per il controllo sulla gestione (nelle società con sistema di amministrazione monistico), membri del consiglio di gestione e ai membri del consiglio di sorveglianza (nelle società con sistema di amministrazione dualistico) nonché institori, procuratori ad negotia, dipendenti o i professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell’impresa, revisori contabili e componenti dell’organismo di vigilanza di cui all’art. 6 del d.lgs. n. 231/2001 (in questo senso cfr. comunicato ANAC del 26.11.2016); c. acquisizione dell’autocertificazione, della comunicazione o dell’informazione antimafia nel rispetto di quanto previsto nel d.lgs. n. 159/2011 in relazione all’importo contrattuale (con
precisazione che, in caso di informazione, sarà necessario acquisire anche i dati di familiari conviventi maggiorenni non residenti all’estero dei soggetti indicati all’art. 85 del codice antimafia). Per inciso, le informazioni antimafia non sono acquisibili con AVCPASS ma mediante accesso all’applicativo SICEANT gestito dal Ministero dell’Interno; d. annotazioni riservate scaricabili all’interno del portale ANAC; e. certificato dell’Agenzia delle entrate, con trasmissione di apposita posta elettronica certificata allo specifico ufficio competente in base alla sede dell’impresa (non esistendo un sistema centralizzato di verifica); f. certificato di ottemperanza alle norme sulle assunzioni dei disabili (quando l’impresa è soggetta al rispetto delle relative disposizioni); g. durc (non acquisibile con AVCPASS ma esclusivamente accedendo al Durc online); 8. verificare la corretta iscrizione della stazione appaltante nell’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti all’interno del portale ANAC, al fine di evitare la declaratoria di nullità dei contratti; 9. segnalare all’Anticorruzione, ai fini dell’esercizio del potere sanzionatorio, gli operatori economici nei cui confronti sussistono cause di esclusione ex art. 80 del d.lgs. n. 50/2016, utilizzando, a tali fini, gli appositi modelli predisposti e periodicamente aggiornati da ANAC (cfr., da ultimo, il comunicato del 21 dicembre 2016); 10. adempiere alle prescrizioni dettate dal Piano di prevenzione della corruzione adottato dalla propria amministrazione di appartenenza in materia di affidamento di appalti e concessioni. Quelli appena ricordati sono alcuni degli adempimenti che si sommano e si cumulano alle attività che i RUP devono adempiere ai fini del rispetto del d.lgs. n. 50/2016 (che era stato presentato, dal Legislatore del 2016, come il codice che avrebbe semplificato le procedure per l’affidamento di appalti e concessioni). È del tutto evidente che in questo contesto, considerata la notevole mole di adempimenti che quotidianamente vengono imposti, sembra essere sempre più complicato, per il RUP, il poter realmente: a. verificare e vigilare sul rispetto delle prescrizioni contrattuali nelle concessioni (come prescritto all’art. 31, comma 4, lettera i) del nuovo codice); b. garantire il controllo effettivo sull’esecuzione delle prestazioni, mediante accessi, diretti e programmati, sul luogo dell’esecuzione stessa, nonché mediante l’effettuazione di verifiche, anche a sorpresa, sull’effettiva ottemperanza a tutte le misure mitigative e compensative, alle prescrizioni in materia ambientale, paesaggistica, storico‐architettonica, archeologica e di tutela della salute umana impartite dagli enti e dagli organismi competenti (ai sensi dell’art. 3, comma 12 codice; ad integrazione dei vari obblighi posti in capo ai RUP, occorrerà tenere conto, naturalmente, anche di quanto previsto all’interno della deliberazione ANAC n. 3/2016); c. eseguire in corso d’esecuzione le verifiche sostanziali circa l’effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell’avvalimento da parte dell’impresa ausiliaria, nonché l’effettivo impiego delle risorse medesime nell’esecuzione dell’appalto, accertando, in corso d’opera, che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell’impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento nonché trasmettendo all’ANAC tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l’aggiudicatario, per l’esercizio della vigilanza, e per la prescritta pubblicità (art. 89, comma 9 codice); d. procedere al pagamento delle fatture entro i termini di legge, pena l’applicazione degli interessi moratori (d.lgs. n. 231/2002). Il quadro normativo, insomma, non appare incoraggiante, concentrato com’è sulle attività “burocratiche” piuttosto che su di una sostanziale attività di verifica circa la corretta esecuzione del contratto pubblico.
Si noti bene, da ultimo, che il nuovo codice degli appalti e delle concessioni si è espressamente premurato di prevedere che l’ufficio di responsabile unico del procedimento è obbligatorio e che lo stesso non può essere rifiutato.
http://www.rtd.cloud/wp-content/uploads/2019/04/logocasmall.png00vincenzo de priscohttp://www.rtd.cloud/wp-content/uploads/2019/04/logocasmall.pngvincenzo de prisco2017-02-07 20:00:492017-02-07 20:00:49Nuova Modalità e tempi del CIG, sanzioni
Una previsione gravida di molti significati, tale addirittura da escludere che perfino la “consulenza” legale possa più essere considerata alla stregua di prestazione d’opera intellettuale e, dunque, quale lavoro autonomo, per sua natura estraneo alla disciplina del codice dei contratti. Andiamo, allora, con ordine. Non vi è alcun dubbio, ai sensi dell’Allegato IX, che così li qualifica, che sono “servizi legali” da assoggettare alla disciplina particolare degli articoli 140, 143 e 144, tutti i servizi legali “non esclusi” per effetto dell’articolo 17, comma 1, lettera d), del codice. Quali sono questi servizi? L’Allegato IX ce li evidenzia, riferendosi ai codici del vocabolario comune degli appalti. Elenchiamoli:
a) 79100000-5 | Servizi giuridici
a.1) 79110000-8 | Servizi di consulenza giuridica e di rappresentanza
a1.1) 79111000-5 | Servizi di consulenza giuridica a.1.2) 79112000-2 | Servizi di rappresentanza legale
a.1.2.1) 79112100-3 | Servizi di rappresentanza delle parti interessate
b) 79120000-1 | Servizi di consulenza in materia di brevetti e diritti d’autore
b.1) 79121000-8 | Servizi di consulenza in materia di diritti d’autore
b.1.1.) 79121100-9 | Servizi di consulenza in materia di diritti di autore di software
c) 79130000-4 | Servizi di documentazione e certificazione giuridica
c.1) 79131000-1 | Servizi di documentazione
c.2) 79132000-8 | Servizi di certificazione
c.2.1) 79132100-9 | Servizi di certificazione della firma elettronica
d) 79140000-7 | Servizi di consulenza e informazione giuridica
e) 75231100-5 | Servizi amministrativi connessi ai tribunali
http://www.rtd.cloud/wp-content/uploads/2019/04/logocasmall.png00vincenzo de priscohttp://www.rtd.cloud/wp-content/uploads/2019/04/logocasmall.pngvincenzo de prisco2017-02-07 19:43:572017-02-07 19:43:57Incarichi legali ormai fuori dall' intuitu personae
http://www.rtd.cloud/wp-content/uploads/2019/04/logocasmall.png00vincenzo de priscohttp://www.rtd.cloud/wp-content/uploads/2019/04/logocasmall.pngvincenzo de prisco2016-11-21 20:55:002016-11-21 20:55:00Linee GUIDA ANAC
http://www.rtd.cloud/wp-content/uploads/2019/04/logocasmall.png00vincenzo de priscohttp://www.rtd.cloud/wp-content/uploads/2019/04/logocasmall.pngvincenzo de prisco2016-10-04 13:52:512016-10-04 13:52:51Pubblicata LG n.2 ANAC Offerta economicamente più vantaggiosa
Sono state pubblicate le prime linee guida volute dall’Agid e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Queste LLGG sono state sviluppate nell’ambito del FORUM SULLA CONSERVAZIONE DIGITALE del quale sono membro.
LE prime indcazioni rguardano :
* Titolario di classificazione per il protocollo della PA
* Redazione di linee guida sulla pubblicità legale dei documenti e sulla conservazione dei siti web delle PA ( dove io sono co-firmatario)
GLi argomenti sono di estrema attualità e strategici per l’attuazione del regolamento eIDAS, il DPCM 13/12/13 e 13/11/14, nonchè del nuovo prossimo CAD.
Invito tutte le PA a rivedere bene i propri processi interni.
Il countdown è iniziato e manca poco tempo per mettersi in regola.
http://www.rtd.cloud/wp-content/uploads/2019/04/logocasmall.png00vincenzo de priscohttp://www.rtd.cloud/wp-content/uploads/2019/04/logocasmall.pngvincenzo de prisco2016-08-24 15:59:482016-08-24 15:59:48Linee guida AGID. Pubblicazione
Nell’ambito del MEPA viene istituita la possibilità di utilizzare una nuova procedura per eseguire l’affidamento.
Oltre all’Ordine Diretto e alla Richiesta di Offerta, gli utenti delle Pubbliche Amministrazioni potranno selezionare nel Carrello degli acquisti la “Trattativa Diretta”.
La trattativa diretta si configura infatti come una modalità di negoziazione, semplificata rispetto alla tradizionale RDO, rivolta ad un unico operatore economico.
Come la RdO, la Trattativa Diretta può essere avviata da un’offerta a catalogo o da un oggetto generico di fornitura (metaprodotto) presente nella vetrina della specifica iniziativa merceologica. Non dovendo garantire pluralità di partecipazione, la Trattativa Diretta non ne presenta le tipiche richieste informative (criterio di aggiudicazione, parametri di peso/punteggio, invito dei fornitori, gestione dei chiarimenti, gestione delle Buste di Offerta, fasi di aggiudicazione). Viene indirizzata ad un unico Fornitore, e risponde a due precise fattispecie normative:
Affidamento Diretto, con procedura negoziata , ai sensi dell’art.36, comma 2, lettera A) – D.Lgs. 50/2016
Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, con un solo operatore economico , ai sensi dell’art.63 D.Lgs. 163/2006 163/2006 (per importi fino al limite della soglia comunitaria nel caso di Beni e Servizi, per importi fino a 1 milione di € nel caso di Lavori di Manutenzione)
Gli oggetti di fornitura richiesti possono appartenere anche a Bandi diversi, in tal caso il Fornitore dovrà essere abilitato a tutti i Bandi oggetto della trattativa per poter sottomettere la propria offerta.
Come per la RDO, anche nella trattativa diretta le operazioni di trasmissione della richiesta, di risposta del fornitore e dell’eventuale formalizzazione del contratto, vanno effettuate a sistema, secondo le consuete modalità di formalizzazione (caricamento a sistema dei documenti firmati digitalmente).
http://www.rtd.cloud/wp-content/uploads/2019/04/logocasmall.png00vincenzo de priscohttp://www.rtd.cloud/wp-content/uploads/2019/04/logocasmall.pngvincenzo de prisco2016-08-10 13:45:102016-08-10 13:45:10Oltre alla RDO ed all'ODA...TRATTATIVA DIRETTA
L’USR Campania ha inviato alle I.S. un modello di PTTI per agevolarle nella redazione del piano.
“STRANAMENTE” è sfuggito che il piano non dovrà più chiamarsi PTTI ma “Coordinamento con
il Piano triennale per la prevenzione della corruzione” come chiaramente detto all’articolo 10
comma 1 lettera a) del D.lgs 97/16.
A ben vedere, inoltre, sono richiamate nelle “norme di riferimento” anche quelle inapplicabili alle Istituzioni Scolastiche, e.g. l’articolo 14 del 33/13 che verrà modificato intimamente a partire dall’entrata in vigore del D.Lgs 97/16 .
Ancora è importantissimo ricordare che il FOIA, gli appalti ed il CAD viaggeranno di pari passo quindi è chiaramente inadeguato il PTTi che dovrebbe chiamarsi COORDINAMENTO CON il PTPC .
E’ inadeguato anche perché stereotipato, occorre solo mettere nome dell’ISA e del DS, un po’ come se in in piano di sicurezza dei lavoratori cambiassimo solo il nome del Titolare.
Vi invito a riflettere sulle scelte, anche perché la verifica sull’adeguatezza del piano è onere dell’ANAC e non dell’USR , e negli ultimi mesi MIUR, USR ed associazioni ne hanno fatto di gaffe sull’anticorruzione , ma non voglio fare polemiche, in fondo per tutti resto un “terrorista dell’informazione”.
Altra cosa “strana” è la stipulazione richiesta del patto d’integrità con i fornitori, che voglio ricordare è obbligatorio per avere il rating d’impresa, elemento ormai essenziale per contrarre la PA, cfr art 83 comma 10 D.Lgs 50/16.
Questo è la prova che il detto meglio tardi che mai non funziona nella PA.
http://www.rtd.cloud/wp-content/uploads/2019/04/logocasmall.png00vincenzo de priscohttp://www.rtd.cloud/wp-content/uploads/2019/04/logocasmall.pngvincenzo de prisco2016-06-15 13:06:112017-09-01 10:24:38PTTI PROPOSTO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE "INADEGUATO"
Il D.Lgs 97/2016 è rivolto a tutte le PA ed a tutte le istituzioni anche privatistiche che sono richiamate direttamente dal decreto.
Chiaramente siamo ben lontani da una disciplina che avrebbe dovuto introdurre in Italia in paradigma del FOIA , ma già a parlarne è una buona cosa.
Il D.Lgs in esame in realtà modifica, novandolo, il vecchio 33/13 raccogliendo alcune perplessità trattate in dottrina e tramutandole in legge scritta .
L’articolo 3 come già detto fa chiarezza sull’ambito di applicazione della nuova disciplina sulla trasparenza richiamando l’articolo 1 comma 2 del D.Lgs 165/01, ed aggiungendo “nero su bianco” in maniera direi ripetitiva gli altri destinatari dell’applicazione normativa.
L’articolo 4, all’ultimo richiamo , introduce una chiara clausola di salvaguardia delegando l’ANAC ad una disciplina semplificativa per i comuni con popolazione inferiore ai 15000 abitanti e per gli Ordini Professionali .
E’ importante notare che non c’è nessuna deroga per le Istituzioni Scolastiche, come già ampliamente trattato da una parte di esperti “non faziosi” cfr. lo scrivente ed Orizzonte Scuola, oltre che dall’ Huffington Post .
Tralasciando il fulcro del nostro proto-FOIA, cioè le modifiche all’articolo 5 del 33/13 apportate dal D.Lgs 97/2016 entrerei nel tecnico analizzando gli istituti che hanno creato maggiori problemi applicativi .
L’articolo 13 d D.lgs 97/2016 cambia l’articolo 14 del D.Lgs 33/13 sin dalla rubricazione che da “Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico “ diventa
“ Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico “ .
Ma la più incisiva modificazione è palesata dal comma b dell’articolo 1 dello stesso articolo che trasforma ( con grossa mia soddisfazione e di tutti i tecnici del settore ) “le pubbliche amministrazioni pubblicano con riferimento a tutti i propri componenti” in “lo Stato, le regioni e gli enti locali pubblicano”
Questa importante variazione permette di non applicare più l’articolo 2 della L. 441/82 alle piccole realtà, procedura gravosa e che diverse volte ha creato più danni interni che vantaggi pubblicistivi verso l’esterno .
Altra modifica incisiva è data all’articolo 15 del decreto trasparenza dall’articolo 14 dl c.d. FOIA, infatti il monitoraggio ora è spostato solo sugli incarichi di collaborazione e consulenza tralasciando gli incarichi dirigenziali .
Il punto cruciale del decreto tuttavia è da ricercarsi all’articolo 42, le disposizioni transitorie, ove è chiarito che :
* tutte le PA ( e gli altri coinvolti ) devono adeguarsi entro un anno facendo una ricognizione di tutti gli adempimenti di cui sono manchevoli in modo da poter utilizzare meglio gli “OPEN DATA”, tenendo anche conto dell’allegato B del D.Lgs 97/2016 che riporto in copia subito appresso .
E’ da notare che non si tiene conto del D.Lgs 50/2016 , ma del previgente decreto 163,
http://www.rtd.cloud/wp-content/uploads/2019/04/logocasmall.png00vincenzo de priscohttp://www.rtd.cloud/wp-content/uploads/2019/04/logocasmall.pngvincenzo de prisco2016-06-12 15:39:112016-06-12 15:39:11Nuovo decreto sulla trasparenza e FOIA, obblighi anche per le Istituzioni Scolastiche.
Dal 23 Giugno entrerà in vigore la nuova norma sulla trasparenza e sull’anticorruzione .
Sono in programma lacune giornate di informazione generale sul :
* Nuovo codice degli appalti
* Dematerializzazione e nuovo CAD
* FOIA ( Freedom of Information Act )
Gli argomenti sono intimamente legati .
In sede formativa verrà simulata una procedura di acquisto di beni standardizzati investendo le norme di cui sopra.
CHi è interessato ad ospitare la formazione si faccia vivo,
vincenzo de prisco
http://www.rtd.cloud/wp-content/uploads/2019/04/logocasmall.png00vincenzo de priscohttp://www.rtd.cloud/wp-content/uploads/2019/04/logocasmall.pngvincenzo de prisco2016-06-09 13:54:322016-06-09 13:54:32Pubblicato il D.Lgs 97/2016 attuativo dell'articolo 7 L. 124/2015
Una delle fasi fondamentali per le procedure ( e per ogni altrà attività discrezionale o dovuta ) è l’atto “determinante” la volontà di svolgere un’azione.
Si dice in giro che il nuovo codice ha inserito la determina a contrarre nelle fasi “negoziali” . Ovviamente è un falso, la determina come anche nel previdente codice non è atto proprio della procedura degli acquisti ma semplicemente un atto infraprocedimentale di indirizzo, come, per intenderci , è scritto chiarmaente all’articolo all’articolo 32 comma 2 del 50/16 e che riporto :
“2. Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformita’ ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.” .
Evidentemente non è solo un problema “squisitamente” dottrinale ma prevalentemente operativo, giusto per non far nascere confusione cogli strumenti deflattivi dell’opposizione .
Detto questo ricordo che l’unica norma che richiama i contenuti minimi della determina a contrarre è il TUEL, in particolare l’articolo 192 del D.Lgs 267/00 recita che :
1. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante: a) il fine che con il contratto si intende perseguire; b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; c) le modalita' di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base. 2. Si applicano, in ogni caso, le procedure previste dalla normativa della Unione europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano.
Una determina potrebbe essere : Vista l'esigenza di soddisfare il seguente interesse pubblico___________________ Si determina di avviare l'acquisto del bene "XJHKJHJH" che dovrà essere consegnato ed installato ...... Si affida direttaemnte ai sensi dell'articolo 36 comma 2 lett a del a con la seguente motivazione " unico concorrente sul mercato di riferimento (opp) da confronto informale con cataloghi, preventivi etc" Si garantisce il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del D.Lgs 50/2016 E' fatta salva la verificazione dei requisiti di ordine generale di cui l'articolo 80 del D.Lgs 50/16
1. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante: a) il fine che con il contratto si intende perseguire; b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; c) le modalita’ di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base. 2. Si applicano, in ogni caso, le procedure previste dalla normativa della Unione europea recepita o comunque vigente nell’ordinamento giuridico italiano.
2. Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformita’ ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.
Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformita’ ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.
http://www.rtd.cloud/wp-content/uploads/2019/04/logocasmall.png00vincenzo de priscohttp://www.rtd.cloud/wp-content/uploads/2019/04/logocasmall.pngvincenzo de prisco2016-05-30 08:46:542016-05-30 08:46:54Fasi del Nuovo codice appalti.
Nomina del RUP. Occorre un atto formale fatto colle modalità dell’articolo 7 del D.Lgs 165/01 . IL RUP per fasce d’importo basse diviene anche progettista e verificatore. RIf. Art 31.
Beni e servizi devono essere acquisti rispettando i principi di trasparenza e par condicio partecipatio, l’affidamento diretto non è la scelta naturale ma quella con un minore costo – opportunità. Rif. Art 36.
Per acquisizione fino ad € 40.000 vige l’affidamento diretto Rif. Art 32 comma 2 lett a
Avvio e scelta
Delibera ( determina ) a contrarre, utilizzare le indicazioni dell’articolo 192 del D.Lgs 267/00 Si raccomanda di inserire nella delibera l’importo massimo stimato ( tenete presente della L. 221/15) . In pratica a differenza del D.Lgs 163/06 la determina a contrarre è atto procedimentale e non più atto interno di avvio al procedimento.
Criteri di ordine generale dei concorrenti ( o del concorrente) desunti dall’articolo 80 del D.Lgs 50/2016.
La scelta deve ( l’atto di affidamento) deve essere motivato dettagliatamente facendo “matchare” i criteri scirtti nella determinazione col profilo dell’aggiudicatario . Importa è ricordare che anche in caso di affidamento diretto occorre , pur se informalmente, confrontare almeno due offerte economiche.
Stipulazione.
Il contratto di importo non superiore a 40.000 € si conclude con il consueto scambio di corrispondenza commerciale ( si consiglia elettronica, tanto per prendere l’abitudine)
Rif. Art 36 comma 14
Per espressa previsione dell’articolo 36 comma 10 lett b non si applica lo stand stillperiod.
Il processo selettivo ( a partire dalla deliberazione a contrarre ) deve essere pubblicato sul profilo del committente.
http://www.rtd.cloud/wp-content/uploads/2019/04/logocasmall.png00elisahttp://www.rtd.cloud/wp-content/uploads/2019/04/logocasmall.pngelisa2016-05-08 18:26:552016-05-08 18:26:55Acquisti fino a 40.000 € primi passi
La soggezione che nasce dall’utilizzo di una procedura nuova è sempre forte, quando poi la procedura è quella delle acquisizioni non ne parliamo proprio, premetto che l’altro giorno quando ho visto a schermo del PC che era stato abrogato il 163 ho pianto….
Le fasi importanti e preparatorie ( nuove)
–art 20 co.6- La programmazione biennale per gli acquisti di beni e servizi dal costo unitario pari o superiore ai 40.000 €, prima scadenza probabilemnte già ad ottobre
-art 29- Maggiore trasparenza in tutte le fasi ( comprese quelle di gestione finanziaria dell’intero iter )
–art 30- Esplicito richiamo ai principi sociali ed ambientali ( anche a scapito dell’economicità )
-art 31- Maggiore chiarezza sui poteri del RUP e chiarezza sul fatto che per ogni procedura occorre nominarlo con atto separato
-art 32- Fasi delle procedure . Precisazione sulle differenze di aggiudicazione e stipulazione del contratto, è sempre fatto salvo il c.d. stand still period.
… to be continued…….
Per partecipare od organizzare seminari sul nuovo codice potete contattari al cell : 3389141276
oppure e mail segreteria@ca-campania.com
http://www.rtd.cloud/wp-content/uploads/2019/04/logocasmall.png00vincenzo de priscohttp://www.rtd.cloud/wp-content/uploads/2019/04/logocasmall.pngvincenzo de prisco2016-05-01 16:50:512016-05-01 16:50:51Primi passi verso il nuovo codice appalti.
Ricordo a tutti che gli acquisti in economia somo scomparsi dal nuovo codice e che le forme di stipula e le comunicazioni sono solo “DIGITALI”.
Apresto altre pillole.
http://www.rtd.cloud/wp-content/uploads/2019/04/logocasmall.png00vincenzo de priscohttp://www.rtd.cloud/wp-content/uploads/2019/04/logocasmall.pngvincenzo de prisco2016-04-21 16:12:112016-04-21 16:12:11Prima pillola nuovo codice degli appalti